Continuano ad arrivare chiarimenti sul contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, nonostante ormai il portale per la presentazione delle domande è chiuso dal 13 agosto scorso (e dal 24 agosto per gli eredi) e nonostante per molti il beneficio sia stato già erogato.
In ordine di data è arrivata la Risposta n. 403/E del 24 settembre 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce le richieste di una società costituita nel 2019 a seguito di un’operazione di scissione parziale proporzionale. La società istante, in particolare, chiede all’Amministrazione finanziaria se può essere considerata tra i soggetti ammessi al contributo e quale siano le modalità di calcolo del fatturato 2019 da prendere a riferimento per la determinazione del beneficio.
Contributo fondo perduto: quali sono i requisiti?
In primis l’Agenzia indica quali sono i requisiti per accedere al contributo in commento, ricordando che la prima condizione è che nell’anno d’imposta 2019, il richiedente abbia conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Inoltre, è necessario che oltre alla predetta condizione sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19).
Società scissa ammesse al contributo a fondo perduto: calcolo del fatturato
Andando a rispondere ai dubbi della società che ha presentato l’istanza di interpello, le Entrate hanno ricordato che, come già precisato nella Circolare n. 22/E del 2020
“nel caso di operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, “occorre considerare gli effetti ditale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. Nell’ipotesi di scissione, quindi, i due requisiti andranno determinati in relazione all’ammontare dei ricavi e del fatturato direttamente riferibili al ramo d’azienda oggetto di assegnazione”.
In conclusione, sulla base di quanto sopra riportato e nel rispetto di tutti i requisiti previsti, l’Amministrazione finanziaria, giunge a concludere che la società risultante dalla scissione può considerarsi tra i soggetti ammessi al contributo.
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