Contributo fondo perduto decreto Sostegni: cosa fare se l’IBAN è sbagliato

L’IBAN da indicare nella domanda per il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni deve essere intestato al beneficiario o cointestato
4 anni fa
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Sono partite ieri, 30 marzo 2021, le prime domande per il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni. La finestra temporale, si chiuderà, salvo proroghe, il 28 maggio 2021.

La richiesta è da farsi tramite procedura web, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario incaricato.

Ricordiamo che, una delle principali novità del nuovo contributo, rispetto a quelli previsti dei precedenti decreti adottati dal Governo a fronte dell’emergenza Covid-19, sta nella modalità di fruizione del beneficio.

Nella domanda, infatti, occorre specificare se si intende godere del contributo:

  • con accredito diretto sul c/c
  • oppure come credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.

La scelta è irrevocabile e non può essere parziale (non si può scegliere di godere del contributo in parte con accredito ed in parte come credito d’imposta).

Tuttavia, è sempre possibile modificare la decisione anche dopo aver presentato domanda, inviando una domanda sostitutiva entro il 28 maggio 2021 e sempreché il beneficio non è stato erogato (vedi anche Contributo fondo perduto decreto Sostegni: regole l’utilizzo in compensazione).

L’IBAN da indicare per il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni

Nel caso in cui si decide di godere del contributo nella forma dell’accredito diretto in c/c, nella domanda bisogna indicare anche l’IBAN.

Al riguardo occorre precisare che il conto corrente su cui avere l’accredito, deve essere intestato allo stesso richiedente il contributo o, comunque, cointestato. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate raccomanda particolare attenzione a questo proposito, al fine di evitare che l’accredito stesso non vada a buon fine.

Ad ogni modo, se dopo aver presentato richiesta e prima che l’accredito sia disposto, il richiedente dovesse accorgersi errori nell’IBAN indicato, può sempre presentare (entro il 28 maggio 2021) una domanda sostitutiva in cui correggere l’errore.

Laddove, invece, il richiedente non dovesse correggere l’errore, e la banca riscontri, quindi, una situazione che non le consenta di accreditare la somma (ad esempio Iban non più valido, conto corrente chiuso, conto corrente non intestato al beneficiario, ecc.), la banca stessa procede allo “storno”, ossia restituisce l’importo del contributo all’Agenzia delle Entrate.

Il richiedente (avente diritto al contributo), a questo punto può indicare all’Agenzia delle Entrate un nuovo IBAN valido attraverso la funzionalità web presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa al percorso “Servizi per → Richiedere”.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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