Anche i promotori finanziari sono tra i soggetti ammessi al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni (art. 1 decreto-legge n. 41 del 2021). Lo ha chiarito specificamente l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021.
Contributo fondo perduto decreto Sostegni: chi è escluso
Per espressa previsione normativa, non sono ammessi al contributo a fondo perduto decreto Sostegni (la cui domanda scade, salvo proroghe, il 28 maggio 2021), i seguenti soggetti:
- gli enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir (vedi anche Contributo fondo perduto decreto Sostegni: quali enti sono esclusi?)
- intermediari finanziari e società di partecipazione, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari
- coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto
- i soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).
Promotori finanziari e contributo a fondo perduto decreto Sostegni
Tra i soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto decreto Sostegni, dunque, rientrano anche gli intermediari finanziari e società di partecipazione, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Si tratta dei seguenti soggetti:
- soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche
- i c.d. confidi
- gli operatori del microcredito
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari
- coloro che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari
- soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.
Non sono, invece, esclusi i promotori finanziari in quanto non riconducibili a nessuna delle predette categorie di soggetti.
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