Il contributo a fondo perduto previsto con il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), all’art. 1, in favore delle attività economiche danneggiate dall’emergenza da Covid-19, si distingue dai precedenti (stabiliti con i pregressi decreti governativi) per i requisiti di ammissione e per le percentuali di spettanza, ma non per il sistema sanzionatorio previsto in caso di indebita fruizione.
Ricordiamo che, a differenza dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Cura Italia e successivi, quello di cui al decreto Sostegni si differenzia, in quanto spetta indipendentemente dal codice Ateco dell’attività esercitata.
In dettaglio, beneficiari sono i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che rispettano (entrambi) i seguenti requisiti:
- ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro (per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare
- riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021, ossia la data di entrata in vigore del decreto Sostegni).
- la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019).
Inoltre, a rispetto ai precedenti, questo è godibile in due forme alternative, ossia accredito diretto sul c/c oppure come credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione nel Modello F24 (per i pregressi non era prevista questa seconda possibilità) – vedi anche Contributo fondo perduto decreto Sostegni: regole l’utilizzo in compensazione
Contributo a fondo perduto decreto Sostegni non spettante: il sistema sanzionatorio
Per accedere al beneficio occorre presentare, telematicamente all’Agenzia delle Entrate, apposita domanda, a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021 (salvo future proroghe). Nella domanda occorre indicare anche la modalità in cui si intendere avere il contributo (accredito in c/c oppure credito d’imposta).
Una volta ottenuto il contributo, l’Agenzia delle Entrate eseguirà i dovuti controlli e se da questi dovesse emergere che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, la stessa Amministrazione finanziaria procederà al recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997, ossia
- nella misura minima del 100% e massima del 200% (è esclusa la possibilità della definizione agevolata).
È altresì prevista la pena di cui all’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
La restituzione del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni
Detto ciò, è ammessa, comunque, la possibilità per il beneficiario di rimediare spontaneamente all’indebita fruizione del contributo. Infatti, così come era previsto per i precedenti benefici, anche per questo di cui al decreto Sostegni,
il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.
Ricordiamo, che se il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento, anche dopo il 28 maggio 2021, un’istanza di rinuncia totale al contributo.
La restituzione dell’agevolazione dovrà essere fatta con Modello F24 (si attendo i codici tributo).
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