È ammessa al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio anche la società che si è costituita ad aprile 2020 ma con iscrizione al Registro delle Imprese nel maggio di questo stesso anno.
I requisiti per il contributo a fondo perduto
Il caso è stato affrontato e risolto dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 479/E del 19 ottobre 2020, in cui l’Amministrazione ricorda in primis quali sono i requisiti per accedere al beneficio in esame.
Nel dettaglio, a questo fine è previsto innanzitutto un requisito generale, ossia che chi ne intende beneficiarne deve aver conseguito, nel 2019, dall’esercizio della propria attività un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Oltre ciò è necessario il rispetto di almeno uno dei seguenti tre requisiti:
- aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019
- aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Per il contributo a fondo perduto vale la data di costituzione della società
Con riferimento al requisito di cui al punto 1) del menzionato elenco, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 15/E del 2020 ha precisato testualmente che poiché occorre confrontare il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 con quelli di aprile 2019 si ritiene che possano beneficiare del contributo a fondo perduto
“i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti)”.
Nel caso della società costituita ad aprile 2020 ma con iscrizione al Registro Imprese nel maggio 2020, l’Amministrazione finanziaria, ritiene che è rispettato il predetto orientamento, poiché il riferimento deve essere l’apertura della Partita IVA e non l’iscrizione al registro imprese dal quale conseguono solo gli effetti giuridici per la società.