I contribuenti che hanno un fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 entrambi pari a zero, restano fuori da contributo a fondo perduto. È uno dei chiarimenti scovati nella Circolare n. 22/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Stesso principio può applicarsi in caso di fatturati negativi.
Ricordiamo che per aver diritto al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020 come convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020), è necessario il rispetto di determinati requisiti.
In primo luogo (questo è requisito imprescindibile) è richiesto che il richiedente abbia conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Oltre a ciò è, tuttavia, è indispensabile rispettare almeno una tra le seguenti ulteriori condizioni:
- aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019;
- aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Contributo a fondo perduto: fatturato pari a zero o negativo
Con riferimento al requisito di cui al punto 1) dell’elenco di cui sopra (fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019) potrebbe verificarsi l’ipotesi estrema in cui sia il fatturato del mese di aprile quest’anno che quello di aprile 2019 siano pari a zero. Potrebbe essere il caso degli stagionali (stabilimento balneare ad esempio) che in genere iniziano a lavorare dal mese di maggio di ogni anno.
In questo caso il contributo a fondo perduto spetta ugualmente?
Alla domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate nella menzionata Circolare n. 22/E del 2020, in cui è stato affermato che anche in presenza di attività a carattere stagionale, nell’ipotesi di cui sopra non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato, con la conseguenza che questi soggetti non possono fruire del contributo in esame, a meno che rispettano uno degli altri due requisiti indicati (aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 oppure avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020).
Stessa cosa possiamo dire nel caso di fatturato di aprile 2020 e di aprile 2019 di segno negativo (perché ad esempio le note di credito emesse a fronte della cancellazione delle prenotazioni eccedono le fatture attive).
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