Definiti, con apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, i codici tributo da inserire nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione e la restituzione spontanea del contributo fondo perduto perequativo di cui al decreto Sostegni bis.
In premessa ricordiamo che:
- a scelta del beneficiario, il bonus in commento, può essere erogato nella forma dell’accredito diretto in c/c oppure nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24
- in caso di accredito o utilizzo in compensazione di bonus non spettante, è possibile procedere spontaneamente alla restituzione di quanto indebitamente percepito/utilizzato.
Utilizzo in compensazione del contributo fondo perduto perequativo
Al fine di consentirne l’utilizzo in compensazione del beneficio, l’Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021 ha individuato, quindi, il seguente codice tributo:
- “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021.
Il suddetto codice è da esporsi nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
I codici tributo per la restituzione spontanea
Con la stessa risoluzione di ieri, l’Agenzia delle Entrate istituisce anche i codici tributo che bisogna utilizzare per restituire spontaneamente al fisco il contributo indebitamente percepito o indebitamente utilizzato in compensazione. Si tratta dei seguenti:
- “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”.
Per la restituzione occorre il Modello F24 ELIDE (Elementi identificativi). Si rimanda alla risoluzione stessa per le istruzione di compilazione.
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