Per ricevere il contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio occorreva presentare apposita istanza.
Per i contributi a fondo perduto previsti dai successivi decreti (Agosto, Ristori, Ristori-bis, ecc.) non era necessario ripresentare domanda in quanto, se c’erano i requisiti, l’accredito del benefico era automatico per chi avesse già presentato istanza per il precedente contributo.
La sanzione per l’indebito contributo a fondo perduto
Dopo aver ricevuto il beneficio, l’Agenzia delle Entrate, effettua i dovuti controlli e se da essi è emerso che e il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, la stessa Amministrazione finanziaria procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del D.
- nella misura minima del 100% e massima del 200% (è esclusa la possibilità di definizione agevolata).
La restituzione spontanea del contributo a fondo perduto
Ad ogni modo, chi ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare spontaneamente l’indebita percezione, restituendo il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso.
Il versamento è fatto con il Modello F24 ELIDE (senza possibilità di compensazione) utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 37/E del 2020, ossia:
- “8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE
- “8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI
- “8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE
La restituzione del contributo a fondo perduto ricevuto per errore
Potrebbe essere accaduto che, per errore dell’Agenzia delle Entrate, il contributo a fondo perduto successivo a quello di cui al decreto Rilancio, sia stato accreditato in maniera automatica al contribuente anche laddove questi non ne avesse i requisiti per goderne.
In tal caso, poiché l’errore non è dipeso dal contribuente stesso, questi, a parere nostro, dovrebbe limitarsi a restituire la sola quota capitale senza, quindi, sanzioni ed interessi.
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