Dopo il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha definito la percentuale di fruizione del contributo fondo perduto startup, arriva anche la risoluzione con cui si istituiscono i codici tributo da indicare nel Modello F24 in caso di utilizzo in compensazione o di restituzione al fisco del beneficio indebitamente fruito.
In premessa ricordiamo che:
- a scelta del beneficiario, il bonus in commento, può essere erogato nella forma dell’accredito diretto in c/c oppure nella forma del credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24
- in caso di accredito o utilizzo in compensazione di bonus non spettante, è possibile procedere spontaneamente alla restituzione di quanto indebitamente percepito/utilizzato.
Compensazione del contributo fondo perduto startup
Al fine di consentirne l’utilizzo in compensazione del contributo fondo perduto startup, l’Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n. 75 del 20 dicembre 2021 ha individuato, quindi, il seguente codice tributo:
- “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021.
Il suddetto codice è da esporsi nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.
La restituzione spontanea
Con la stessa risoluzione di ieri, l’Agenzia delle Entrate istituisce anche i codici tributo che bisogna utilizzare per restituire spontaneamente al fisco il contributo a fondo perduto startup indebitamente percepito o indebitamente utilizzato in compensazione. Si tratta dei seguenti:
- “8128” – Restituzione spontanea – CAPITALE
- “8129” – Restituzione spontanea – INTERESSI
- “8130” – Restituzione spontanea – SANZIONE.
Per la restituzione occorre il Modello F24 ELIDE (Elementi identificativi).
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