Contributo partite IVA in perdita con il Covid, fino a 150 mila euro da chiedere entro il 13 dicembre 2021. Requisiti e istruzioni ufficiali

Entro il 13 dicembre è possibile inviare anche un'istanza sostituiva di quella precedentemente inviata a partire dal 14 ottobre
3 anni fa
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Contributo a fondo perduto: il credito d'imposta non si cede

L’Agenzia delle entrate ha finalmente reso noto i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo a fondo perduto per le partite IVA. Le domande possono essere inviate dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021. Questo è il termine ultimo per inviare le istanze o per inviare istanze sostitutive di quelle precedenti.

Il nuovo contributo a fondo perduto per le partite IVA

L’ articolo 1, comma 30-bis del Dl n. 73/2021, ha previsto la possibilità di fruire dei contributi a fondo perduto Covid-19 per gli esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con un ammontare di ricavi o compensi superiore a 10 milioni di euro ma non superiore a 15 milioni di euro.

Ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni-bis (ossia nel 2019 per i soggetti con esercizio corrispondente con l’anno solare).

Ai fini della richiesta del contributo a fondo perduto partite iva, è necessario rispettare precisi requisiti.

Nello specifico, i suddetti soggetti devono:

  • essere titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis;
  • aver registrato un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019 ovvero nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

L’invio delle istanze e l’ammontare del contributo a fondo perduto

Con un provvedimento pubblicato in data 14 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità di presentazione dell’istanza. L’istanza può essere inviata in via telematica. La trasmissione telematica può essere eseguita mediante l’applicazione desktop telematico.

L’importo del contributo è variabile.

Nello specifico, ai beneficiari spetta il contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del D.l. 41/2021, decreto Sostegni e/o quello stagionale di cui ai commi 5-13 dell’art.

1 del D.L. 73/2021 del Sostegni-bis. Il comma 30-bis sopra citato richiama espressamente tali contributi.

Da qui, ad esempio, il contributo di cui all’articolo 1 del decreto Sostegni è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 dell’art. 1 del decreto Sostegni-bis. Il riferimento è al contributo automatico, riconosciuto per lo stesso ammontare a quelli che avevano ottenuto quello del primo decreto Sostegni.

L’importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150mila euro.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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