Contributo al servizio sanitario nazionale (SSN) sulla polizza di assicurazione Rc auto non più deducibile ai fini Irpef, Ires e Irap con decorrenza dal periodo di imposta in corso fino al 31 dicembre 2014. A prevederlo il decreto legge n. 102 del 2013 convertito in legge n. 124 che ha cancellato l’Imu prima casa per la rata di settembre scorso.
Contributo SSN polizza Rc auto: il D.L. 102/2013
Il D.L. 102/2013 ha previsto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
Contributo SSN assicurazione auto: deducibilità Irpef sopra i 40 euro
Prima le legge di riforma del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012 aveva previsto la deducibilità Irpef/Ires/Irap del contributo SSN sulle polizze Rc auto solo sulla parte eccedente i 40 euro. Così per i redditi relativi al 2012, che devono essere dichiarati nell’anno 2013, la deduzione del contributo SSN poteva essere possibile solo per la somma che superava i 40 euro. Considerato che la somma dovuta al SSN è pari al 10,5% del premio, i titolari di polizza auto con premio inferiore ai 400 euro circa, non potevano più dedurre alcun costo relativo al contributo SSN dalla dichiarazione dei redditi.
Contributo SSN assicurazione auto: indeducibilità Irpef
Ora il decreto legge n. 102 del 2013 ha previsto l’indeducibilità del contributo SSN sulla polizza Rc auto così imprese e professionisti possono portare in deduzione le spese di assicurazione relative ai veicoli aziendali (art. 164 del TUIR) nelle quali viene preso in considerazione anche il contributo SSN, pari al 10,5% dei premi dovuti.