Contributo unificato nel processo tributario omesso o parziale. Si può sanare pagando con il modello F23 e indicando specifici codici tributo che ora l’Agenzia delle entrate ha sfornato con la risoluzione n. 104/E.
Contributo unificato nel processo tributario
Il pagamento del contributo unificato nel processo tributario deve avvenire mediante il modello F23. In particolare le somme che la “…parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo…” è tenuta a pagare, devono essere alternativamente:
– presso i concessionari, utilizzando il modello F23, codice tributo 941-T
– presso gli uffici postali, utilizzando l’apposito conto corrente postale intestato alla sezione di Tesoreria dello Stato competente per provincia
– presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
Omesso o parziale versamento? I codici per sanare
Con la risoluzione n. 104/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare nei casi di omesso o parziale pagamento del contributo in questione. Situazioni nelle quali il versamento del contributo, oltre che della sanzione (dal 100 al 200%) e degli interessi, va effettuato utilizzando l’F23, nel quale riportare, a decorrere dal 12 dicembre:
- “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
- “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI – Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
- “173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento – Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”
- “174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE – Art. 16, c. 1-bis – d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”