Controlli fatturazione elettronica dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. L’Agenzia delle entrata ha approvato un nuovo provvedimento che regola l’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche ai fini dei controlli fiscali posti in essere dalla stessa Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza. Per quest’ultima, le citate informazioni possono essere utilizzate anche per le ordinarie funzioni di polizia economica.
Nei fatti, vengono ridefinite le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, tramite sistema di interscambio e quelle per l’invio telematico dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Detto ciò, il nuovo provvedimento prevede che l’ Agenzia delle entrate memorizza e utilizza con la Guardia di finanza i file per le sole attività istruttorie puntuali. Sono consultabili e acquisibili, infatti, i file delle fatture e delle note di variazione previa richiesta della documentazione secondo le disposizioni in vigore, riferiti solo ai periodi di attività istruttoria. La consultazione e l’acquisizione sono inibite automaticamente al termine di tale attività.
I file delle fatture e delle note di variazione sono acquisibili e consultabili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Restano invariate le disposizioni sulle sanzioni in caso di rifiuto del soggetto sottoposto al controllo di esibire i documenti richiesti.
Fatture elettroniche. I controlli del Fisco e della Guardia di Finanza
L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche, indipendentemente dalla modalità di predisposizione, «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
In considerazione di ciò, con forte ritardo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento con il quale fissa le nuove regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, tramite sistema di interscambio e quelle per l’invio telematico dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Il provvedimento che regola i controlli sulle fatture elettroniche
In base al nuovo provvedimento, viene disposto che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati.
Infine, con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.