Con una certa tempestività, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento che regola l’attivazione dei c.d. controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione dei crediti e sconto in fattura dei vari bonus edilizi. In tal modo, acquistano piena efficacia le disposizioni introdotte dal D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode.
I controlli preventivi sulle comunicazioni di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi
In forza delle previsioni di cui all’art. 2 del D.L. 157/2021, c.d. decreto “Antifrode”, l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia.
La sospensione ossia l’attivazione dei c.d. controlli preventivi scatta in presenza dei c.d. profili di rischio
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni (sconto e cessione) con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui sopra.
Se i controlli posti in essere confermano i suddetti profili di rischio, la comunicazione si considera non effettuata, l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione delle opzioni di cessione/sconto in fattura prende piena efficacia.
Controlli preventivi: le regole attuative
Con uno specifico provvedimento approvato ieri, l’Agenzia delle entrate ha individuato i criteri, le modalità e i termini per l’attuazione dei suddetti controlli preventivi. Nel provvedimento è specificato che la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.
Laddove, in esito dei controlli effettuati, la comunicazione di cessione/sconto in fattura sia considerata valida, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.