Le detrazioni delle spese sanitarie spetta a colui che effettivamente sostiene la spesa. Nei limiti dell’Irpef dovuta anno per anno. La detrazione è ammessa anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Quali sono le indicazioni per i conviventi di fatto? Uno dei conviventi che ha “a carico” l’altra persona convivente, può detrarre la spesa sanitaria sostenuta nell’interesse di quest’ultima?
La detrazione delle spese sanitarie
Le spese sanitarie possono essere scaricate dalle tasse.
Rientrano tra le spese detraibili, quelle relative a (Fonte istruzioni 730/2022):
- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto;
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio ap-parecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del13/05/2011);
- spese relative al trapianto di organi;
- importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
Spese di assistenza specifica
Sono detraibili, nella stessa misura del 19%, anche le spese di assistenza specifica quali:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addettoall’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- ecc.
La rateazione nella dichiarazione dei redditi
E’ possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando: il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2 ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Pf) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.
La detrazione per le convivenze di fatto
Le detrazioni spettano a colui che effettivamente sostiene la spesa. Nei limiti dell’imposta annua dovuta. La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, 4.000 euro solo per i figli di età non superiore a 24 anni).
Attenzione, come da istruzioni di compilazione del 730:
la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero).
Possono essere detratte anche le spese sostenute per i familiari non a carico solo se riferite a spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket (Fonte guida spese sanitarie, Agenzia delle entrate).
Rimanendo sulle spese per i familiari a carico, quali sono le regole di detrazione per le convivenze di fatto? Il convivente che ha “a carico” l’altra persona convivente può detrarre la spesa sanitaria sostenuta nell’interesse di quest’ultima?
Ebbene la risposta è negativa.
Per le convivenze di fatto, di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della citata l. n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, l. n. 76 del 2016 non ha disposto l’equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell’interesse dell’altro convivente (Circolare Agenzia delle entrate, n°7/E 2021).