Cooperative vantaggi fiscali: tutte le agevolazioni fiscali di questi enti

Le agevolazioni fiscali per i vari tipi di cooperativa: dalle cooperative sociali alle banche di credito cooperativo fino alle cooperative agricole
13 anni fa
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Cosa sono le cooperative? – Le cooperative sono enti che hanno la peculiarità di operare non per fini di lucro come le comuni società commerciali, ma per redistribuire il reddito ottenuto ai propri soci.

Cooperative tassazione

Cooperative vantaggi fiscali – La particolare finalità sociale di detti enti fa sì che il regime di tassazione sia stato disciplinato dal legislatore in maniera leggermente differente dalle società ( anche se i criteri sono analoghi agli enti commerciali vi sono poi delle esenzioni o agevolazioni a seconda che le cooperative siano a mutualità prevalente o meno).

Cooperative a mutualità prevalente – In particolare per questi enti sono state previste delle particolari agevolazioni, visto che il fine non di lucro è preminente in tale tipo di enti. Se le cooperative sono iscritte all’albo viene assoggettata a tassazione Ires solo una parte degli utili netti annuali ( anche se non sono accantonati a riserva) pari al 30 per cento ( o 55 per cento nel caso le cooperative siano di consumo). La restante quota di utili netti ( che quindi sarà pari al 70 o al 45 per cento) potrà beneficiare delle disposizioni specifiche per le cooperative, che prevedono che non concorrono a formare reddito imponibile le somme che sono destinate a:

  • Riserve indivisibili ( in base all’art. 12 della legge 904 del 1977)
  • Rivalutazione gratuita delle quote o delle azioni ( in base all’art. 7 della legge 59 del 1992);
  • Fondi mutualistici nella misura massima del 3 per cento degli utili netti conseguiti ( ai sensi dell’art. 11 della legge 59 del 1992).

Ulteriore agevolazione è rappresentata dal fatto che non concorrono a formare reddito imponibile le imposte sui redditi ai fini ires, riferibili alle variazioni fiscali in aumento dell’utile civilistico ( legge 449 del 1997). In questo caso occorrerà effettuare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi che dovrà essere proporzionale alla quota di utili non tassata, effettuando una proporzione tra utile escluso da tassazione e utile complessivo.

Ristorni cooperative

Ristorni ai soci della cooperativa – I ristorni sono gli importi assegnati ai soci delle società cooperative per l’attribuzione del vantaggio di tipo mutualistico. Questi sono integralmente deducibili  dall’utile di esercizio, sia nel caso in cui i ristorni siano imputati direttamente a conto economico ( ad esempio come minori ricavi, maggiori costi, ecc.) sia nel caso in cui vengano dedotti come una variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. In ogni caso, indipendentemente dalla modalità in cui sono erogati, i ristorni sono deducibili nell’esercizio in cui sono maturati gli elementi di reddito assunti per calcolarli.

Interessi passivi cooperativa  – In questo caso il legislatore dispone un limite massimo per effettuare la deducibilità degli interessi passivi corrisposti sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative ed ai loro consorzi. Questi interessi sono indeducibili per la parte che supera la misura minima degli interessi che spettano a chi detiene buoni postali, aumentata dello 0,9 per cento.

Tipi di cooperative

Oggetto sociale cooperativa – L’oggetto sociale delle cooperative può riguardare vari casi, ed alcune volte il legislatore ha disposto  interventi normativi peculiari per alcune cooperative che svolgono determinate attività.

Cooperative agricole e della piccola pesca – Ad esempio  le cooperative agricole e della piccola pesca sono considerate a mutualità prevalente se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è in ogni caso superiore al 50 per cento della quantità dei prodotti. In questo caso viene assoggettata alla tassazione ires una quota di utili pari al 20 per cento del totale degli utili annuali prodotti. Inoltre anche sui redditi conseguiti mediante allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno il 25 per cento dai terreni dei soci, o attraverso la conservazione, vendita e valorizzazione o trasformazione di prodotti agricoli e di animali in prevalenza conferiti da soci non viene applicata l’esenzione ires sull’utile netto conseguito.

Cooperative di produzione e lavoro agevolazioni – Per quanto riguarda le cooperative di produzione e lavoro vengono applicate particolari forme di agevolazione a condizione che siano a mutualità prevalente. Infatti viene applicata una esenzione dal pagamento Ires sino alla quota di imponibile massima che deriva dall’indeducibilità Irap. La deducibilità viene applicata in misura totale se le retribuzioni che vengono corrisposte ai soci non sono inferiori alla metà di tutti gli altri costi. Se tale valore è invece compreso tra il 25 ed il 50 per cento la deducibilità prevista viene applicata al 50 per cento.

Banche di credito cooperativo agevolazioni – Agevolazioni particolari anche per la banche di credito cooperativo per le quali valgono le norme peculiari previste per le cooperative a mutualità prevalente. Inoltre la quota di utili che sarà assoggettata alla tassazione ires  è pari al 27 per cento del totale ( occorre destinare a riserva legale il 70 per cento dell’utile, ed al fondo mutualistico obbligatorio il restante 3 per cento).

Cooperative che non hanno mutualità prevalente – in questo caso non sarà assoggettato a tassazione una quota pari al 30 per cento degli utili prodotti, a condizione che tale quota venga destinata ad una riserva indivisibile prevista direttamente dallo statuto. Inoltre possono essere deducibili le somme che vengono versate ai fondi mutualistici nel 3 per cento degli utili prodotti.  A questo tipo di cooperative occorre inoltre applicare anche la normativa agevolativa in materia di ristorni e quella che limita la deducibilità degli interessi passivi.

Cooperative sociali agevolazioni fiscali

Per questo tipo di cooperative il legislatore ha previsto casi di esclusione dall’imponibile ires di quote più ampie di utile. Infatti non formano reddito imponibile tutte le somme che sono destinate a riserve indivisibili ( in questo caso non deve esserci la possibilità di distribuzione ai  soci di queste quote). Le cooperative sociali possono inoltre avere l’integrale esenzione dall’ires del reddito generato quando hanno contemporaneamente i requisiti previsti per le coop di produzione e lavoro e un’ ammontare di retribuzioni corrisposte ai soci che non è inferiore al 50 per cento di tutti i costi (escludendo da tale novero le materie prime e sussidiarie).

Anche per tali tipo di enti si applica la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi.

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