Copiare da Facebook è concorrenza sleale: quando si può chiedere risarcimento del danno

E’ vietato copiare dai siti internet e da Facebook, si incorre nella concorrenza sleale.
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8 anni fa
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E’ vietato copiare dai siti internet e da Facebook? Secondo la legge, sì. Copiare le strategie commerciali o le tecniche dei concorrenti sulle pagine Facebook è concorrenza parassitaria.

 La sentenza

Una recente sentenza del Tribunale di Milano ha stabilito che anche le strategie commerciali hanno un copyright. In sostanza copiare le idee commerciali o comunicative di un’azienda da Facebook o da un sito internet è concorrenza sleale. Deve trattarsi, però, di due soggetti concorrenti imprenditori e non privati. In questo caso si parlerebbe di violazione del diritto d’autore, quando un privato copia testi e immagini dell’altro.

Secondo la sentenza del Tribunale per incorrere nella concorrenza parassitaria è necessario che il concorrente copi l’account Facebook dell’altro soggetto, utilizzando i mezzi e le idee del concorrente.

Si parla, quindi, di concorrenza parassitaria sincronica quando tutte le attività imitano quelle del concorrente, concorrenza parassitaria diacronica, quando i singoli atti di riproduzione si succedono nel tempo e di concorrenza sleale quando vengono utilizzati nomi, simboli o segni adoperati dal concorrente e producono confusione oppure nel caso di prodotti copiati atti a produrre confusione. Altresì la concorrenza sleale avviene quando si propagano notizie sull’attività del concorrente che producono discredito o ci appropria di pregi dei prodotti. Anche diffamare su Facebook il concorrente è sleale, infatti, la denigrazione commerciale scatta quando un concorrente diffonde notizie false per influenzare negativamente il giudizio del pubblico. E’ così possibile ottenere il risarcimento del danno dimostrando il pregiudizio, ossia solo le notizie che provocano un danno causano discredito. Pubblicare un post diffamatorio su Facebook nei confronti del soggetto concorrente o copiare metodicamente le scelte commerciali dell’altro rappresenta un atto di concorrenza sleale sanzionabile con il risarcimento del danno.

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