Commercialisti e gli altri studi professionale non chiudono almeno per ora in quanto considerati “indispensabili” per il prosieguo dell’attività economia del Paese. Così possiamo sintetizzare la previsione ribadita nell’ultimo DPCM del 22 marzo 2020 destinato a contrastare sempre più l’emergenza Covid-19. Per i primi, comunque, possiamo affermare che si tratta di un paradosso visto che molti adempimenti tributari e fiscali ricadenti in questo periodo sono stati oggetto di sospensione e di proroga: per alcuni adempimenti addirittura si finirà a giugno prossimo, per altri, invece, comunque la scadenza arriverà a fine mese come ad esempio l’invio delle CU (anche se qui i chiamati in causa sono maggiormente coloro che fanno anche consulenza del lavoro).
Cosa dice in nuovo DPCM
Emanato il 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus sull’intero territorio nazionale, ai sensi della lett. a) art. 1 dell’ultimo DPCM, è stabilito che sono sospese, fino al 3 aprile prossimo, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto altro disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo altresì, per le attività commerciali, quanto disposto dal menzionato DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici ATECO di cui al richiamato allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le successive lett. c) e d) stabiliscono rispettivamente che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working) e restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
Quali attività professionali continuano
Tra le attività di cui allegato 1 di cui al DPCM in esame e che, quindi, possono continuare a svolgersi vi rientrano:
- Attività legali e contabili (ATECO 69)
- Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (ATECO 70)
- Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (ATECO 71)
- Ricerca scientifica e sviluppo (ATECO 72)
- Attività professionali, scientifiche e tecniche (ATECO 74)
Gli studi professionali, dunque, possono ad oggi lavorare, purché come anticipato siano rispettate le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020, in base al quale è raccomandato: di attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; di sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.