Il decreto Rilancio ha prorogato al 1° gennaio 2021 i termini entro cui gli esercenti attività al dettaglio devono adeguarsi all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Di conseguenza è stato esteso alla stessa data il periodo di moratoria delle sanzioni legate all’obbligo citato.
Ecco in chiaro quali sono nello specifico le sanzioni oggetto di moratoria e i soggetti interessati.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
Il vecchio scontrino fiscale è stato sostituito dal c.
Ad ogni modo, la trasmissione dei dati è effettuata entro dodici giorni dall’effettuazione della relativa operazione (determinata sia ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/1972). Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Difatti, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi opera:
- dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con un volume d’affari non superiore a 400.000 €;
- già dal 1° luglio 2019 per coloro che presentavano un volume d’affari superiore.
Si considera il volume d’affari complessivo 2018 e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso soggetto passivo.
La moratoria delle sanzioni
Come da previsioni del comma 6-ter dell’art.2 del D.Lgs 127/2015, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è operativa la c.d moratoria delle sanzioni.
In termini pratici, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa fiscale:
- ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
In tale periodo di moratoria, gli esercenti non ancora dotati di registratore telematico, devono continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale.
L’invio dei corrispettivi deve avvenire entro la fine del mese successivo alle operazioni di vendita. A tal proposito con il provvedimento, Agenzia delle entrate, del 4 luglio 2019, sono state individuate le modalità transitorie di invio dei corrispettivi.
L’intervento del decreto Rilancio
Il D.L. 34/2020, c.d. decreto rilancio, ha prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di moratoria delle sanzioni.
A chi si applica la proroga?
La proroga riguarda gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro, per i quali la fase transitoria è cominciata il 1° gennaio 2020 ed era in corso quando si è verificata l’emergenza Coronavirus.
Tali operatori economici potranno, dunque, emettere ancora scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri e la tenuta del registro dei corrispettivi.
Entro il 1° gennaio 2021, dovranno dotarsi di un registratore telematico o alternativamente utilizzare la procedura gratuita “documento commerciale on line”.
Al fine di recepire le novità di cui al decreto citato, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento, 30 giugno 2020, prot. n. 248558/2020. E’ stato dunque prorogato al 1° gennaio 2021 il termine di entrata in vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Considerata anche la proroga al 2021 dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini.
Le sanzioni interessate dalla moratoria
Definito il periodo di moratoria delle sanzioni e i soggetti interessati, si tratta di capire quali sono le sanzioni interessate dalla moratoria.
Nello specifico, le sanzioni oggetto di moratoria sono individuate agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.
- la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 €;
- nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, la sanzione della sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima.
Su tale ultimo punto, la sospensione diventa da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.
Colui che effettua una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. Indicazioni rinvenibile nella circolare, Agenzia delle entrate, n°3/2020.
Laddove è commessa una violazione sia per la memorizzazione dei corrispettivi sia per la trasmissione troverà applicazione un’unica sanzione.
E’ punito anche l’adempimento tardivo, salvo il ricorso al ravvedimento operoso.