Corsi di formazione, niente esenzione iva al di fuori della propria Regione

Ogni Ente Regionale adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento.
4 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 85 del 4 febbraio 2021, fornisce utili chiarimenti in merito a una causa di esenzione iva.

In particolare, la questione riguarda una società che svolge attività di formazione e aggiornamento professionale e applica tale esenzione alle prestazioni effettuate nei confronti dei partecipanti ai corsi, in virtù della sua iscrizione all’albo della Regione dove opera. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una società che svolge, presso la propria sede principale, l’attività di “corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale” nel campo della cosmetica e del trucco professionale.

La società è iscritta all’Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione professionale. Per tale motivo, l’Istante può applicare alle prestazioni erogate l’esenzione ai fini dell’IVA.

Di recente, la stessa ha costituito, in un’altra regione, una sede operativa dove vengono svolte, con le stesse modalità e con lo stesso corpo docente, le medesime attività di formazione professionale svolte nella sede di X.

Ciò detto, l’Istante chiede all’Agenzia delle entrate se sia possibile applicare l’esenzione ai fini IVA anche alle attività svolte nella nuova sede, e quindi in una regione differente da quella che ha concesso l’accreditamento.

Esenzione Iva, non si può applicare al di fuori della propria regione

La risposta dell’Agenzia delle entrate è negativa.

Citando alcuni documenti di prassi, la stessa Ade spiega che l’agevolazione è subordinata a due requisiti, uno oggettivo e l’altro soggettivo:

  1. devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere;
  2. devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, spiega l’Amministrazione finanziaria, “il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento (risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007)”.

Nel nostro caso, dunque, l’iscrizione di una società nell’Albo dei soggetti accreditati per “i corsi di aggiornamento e corsi di formazione professionale” nel campo della cosmetica e del trucco professionale della Regione BETA è stata rilasciata dal soggetto competente per materia.

Per tale motivo, l’Agenzia delle entrate non ritiene possibile estendere l’esenzione in esame alle attività svolte al di fuori dell’ambito territoriale della Regione.

Ogni Ente Regionale, infatti, essendo un soggetto pubblico diverso dall’Amministrazione della Pubblica Istruzione, adotterà, nelle proprie aree di competenza territoriale, autonomi criteri di riconoscimento.

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