Il ruolo dell’insegnante di sostegno sta acquisendo sempre più importanza in ambito scolastico ma soprattutto nella vita sociale di tutti i giorni. I compiti ossia le mansioni a cui sono chiamati gli insegnanti e gli educatori in generale sono volti all’attivazione di un percorso educativo che porti i soggetti con disabilità fisiche o psichiche, alla più agevole vivibilità nel mondo sociale. Quella dell’insegnate di sostegno è una figura molto richiesta.
In considerazione di ciò, anche sul web è molto facile trovare corsi di preparazione all’insegnamento di sostegno.
Da qui, è lecito chiedersi se tra le spese che possono essere scaricate in dichiarazione dei redditi ci sono anche quelle relative ai corsi TFA.
La detrazione per le spese di istruzione universitaria
Prima di entrare nello specifico della questione, è utile fare un cenno alle spese di istruzione universitaria per le quali è prevista una detrazione del 19% (Art. 15, comma 1, lett. e), del DPR 917/86, TUIR).
Cominciamo col dire che per le spese sostenute per la frequenza di università pubbliche non vi sono limiti. Nel senso che la detrazione del 19% può essere fatta valere su tutta la spesa sostenuta e non oggetto di rimborso.
Per le Università private, invece, anno per anno, il Ministero dell’istruzione pubblica un decreto con il quale vengono definite le spese max detraibili al 19%. Ciò in base all’area disciplinare a cui appartiene il corso e alla sede dell’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.
Spese universitarie e detrazioni
Detto ciò, sono un esempio di spese universitarie detraibili:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87);
- frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica.
Sono spese detraibili anche quelle sostenute per: ricongiunzione di carriera; iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena; frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale; trasferimenti di ateneo; passaggi di corso.
Corso TFA. Eventuale detrazione nel 730 e documenti da conservare
In premessa ci siamo chiesti se la possibilità di scaricare la spesa in dichiarazione dei redditi riguardi anche i costi per la frequenza dei c.d. corsi TFA per il sostegno.
La risposta è affermativa.
Infatti, nella circolare, Agenzia delle entrate n°14/E 2023 sulla dichiarazione dei redditi, è stato ribadito che la detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per:
la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, […].
La detrazione è ammessa solo se la spesa è pagata con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Sarà necessario conservare la quietanza di pagamento.
Riassumendo…
- E’ possibile scaricare in dichiarazione dei redditi anche le spese sostenute per l’istruzione universitaria;
- tra queste vi rientrano anche quelle pagate per i corsi TFA;
- la spesa può essere scaricata al 19%.