Il redditometro, il grande fratello del Fisco c’è ancora oppure il D.Lgs n°108/2024 lo ha definitivamente abrogato? Diciamo subito che il Governo non ha tolto all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare un accertamento sulla base delle spese pagate dal contribuente nel corso dell’anno. Se compriamo la macchina nuova, andiamo spesso in vacanza, ecc., il Fisco sulla base dei dati in suo possesso potrebbe attivare un controllo per verificare se tutto ciò che abbiamo guadagnato è stato dichiarato.
E allora cos’è cambiato?
In sostanza poco. A oggi è stato bloccato il D.M. 7 maggio 2024 che aveva riproposto le medie ISTAT quale strumento per ricostruire il reddito del contribuente. Con le medie Istat e con i valori soglia di povertà alcune spese (abbigliamento, viaggi, ristorazione, ecc.) vengono imputate al contribuente indipendentemente dal fatto se sono state effettivamente sostenute. Dunque si tratta di spese presunte che potrebbero comunque essere indice di evasione fiscale. Si tratta di dati Istat che esulano dalla risultanze dell’Anagrafe tributaria.
Tuttavia, il nuovo decreto rivede le condizioni al verificarsi delle quali l’Agenzia delle entrate può utilizzare il redditometro quale strumento di accertamento sintetico. La novità è il riferimento all’importo dell’assegno sociale.
Cosa c’entra l’assegno sociale con il nuovo redditometro?
Il redditometro
Il redditometro è regolato dall’art.38 del DPR 600/1973.
La Legge riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di ricostruire il reddito del contribuente sulla base del suo tenore di vita. Si presume che quanto si spende nell’anno “N” sia stato finanziato con redditi incassati nello stesso anno.
Attenzione, la determinazione sintetica del reddito, inoltre, può essere fondata su specifici elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.
A ogni modo, il contribuente può sempre dimostrare che:
- il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente (sostanziale conferma precedente previsione art.38 in esame);
- le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.
Con il Redditometro sono oggetto di controllo anche le bollette, l’acquisto di auto, viaggi, ecc.
Cosa c’entra l’assegno sociale con il redditometro?
Il D.lgs n°108/2024 decreto correttivo della riforma fiscale ha rivisto il redditometro quale strumento di accertamento sintetico del reddito.
Una delle principali novità riguarda le condizioni al verificarsi delle quali il Fisco potrà ricorrere all’accertamento sulla base delle spese sostenute dal contribuente. Spese che potrebbero essere indice di evasione fiscale. Il contribuente ha guadagnato di più di quanto dichiarato.
La determinazione sintetica del reddito complessivo tramite redditometro ora è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
Si inserisce ora il parametro riferito all’assegno sociale.
Dunque, in soldoni:
- lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito dal Fisco deve essere almeno il 20%;
- e comunque deve essere superiore almeno a dieci volte all’assegno sociale annuo (attualmente pari 6.947,33 euro), ossia circa 70mila euro.
Solo nel rispetto di queste condizioni il Fisco potrà ricorrere al redditometro.
Prima del decreto in esame non c’era alcun riferimento all’assegno sociale e il redditometro era legittimo a condizione che che il reddito complessivo accertabile fosse almeno un quinto quello dichiarato.
Dunque non c’era un limite assoluto quale può essere inteso il riferimento al superamento di almeno dieci volte all’assegno sociale annuo.
Riassumendo…
- Il Governo ha rivisto le regole sul redditometro;
- c’è ancora il riferimento alle medie Istat;
- l’accertamento sintetico tramite redditometro sarà ammesso se lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito dal Fisco è almeno del 20%;
- lo scostamento deve essere comunque superiore almeno a dieci volte all’assegno sociale annuo ossia circa 70mila euro.