Lo Stato garantisce a una neo mamma l’istituto chiamato congedo di maternità obbligatoria. In pratica, in prossimità del parto e per i primi mesi successivi, una madre può godere di un trattamento agevolato che le permette di percepire uno stipendio commisurato alla parte fissa percepita durante la normale attività lavorativa.
Questo istituto, denominato esattamente congedo di maternità, permette l’astensione dall’attività lavorativa della madre per un periodo di 5 mesi.
In genere, il congedo prevede due mesi prima del parto e tre mesi dopo.
Il quesito giunto in redazione
“Salve, sono diventata mamma a settembre ed il 30 novembre mi scade il congedo di maternità. Lavoro come cassiera in un supermercato. Ora mi chiedevo, cosa c’è da fare dopo i 5 mesi di maternità? Mi serve ancora tempo prima di poter lasciare mio figlio solo e tornare a lavorare. Anche perché mi trovo con difficoltà di gestione, non avendo nessuno a cui affidarlo durante le mie ore di lavoro. Mi sapete indicare cosa posso ancora sfruttare prima di dover per forza tornare al lavoro o di dare le dimissioni definitive?”
Cosa deve fare la mamma dopo i 5 mesi di congedo maternità obbligatorio: ecco le possibilità
La questione del congedo di maternità è particolare, perché pone le interessate di fronte a diversi dubbi, soprattutto riguardo alle possibilità di astensione dal lavoro dopo i 5 mesi obbligatori. Dubbi che nascono anche da una normativa che negli ultimi anni è profondamente cambiata, con diverse novità introdotte nel sistema.
Dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria, su cui forse non esistono dubbi vista la chiarezza di uno strumento rimasto inalterato da decenni, c’è la possibilità per la madre (ma anche per il padre in alcune circostanze) di utilizzare dei periodi di congedo parentale.
Cosa deve fare la mamma dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria, ecco le possibilità
In totale, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro è di 10 mesi. Si può arrivare fino a 11 mesi, ma solo se l’astensione riguarda il padre e se questo sfrutta un periodo di assenza dal lavoro in modo frazionato, ma non inferiore a 3 mesi. Più in generale, la madre può godere di ulteriori 6 mesi di astensione facoltativa dopo i 5 mesi di astensione obbligatoria. Anche il padre ha diritto a 6 mesi, con la possibilità di un mese aggiuntivo come spiegato prima.
Prima del 2022, il congedo parentale facoltativo si doveva sfruttare entro i primi 6 anni di vita del bambino, o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia nel caso di figli adottati o in affidamento. Adesso, dopo il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, l’età del figlio fino a quando si può sfruttare il congedo è salita a 12 anni.
Negli ultimi anni diverse le modifiche all’istituto del congedo di maternità facoltativo
Quel decreto legislativo ha fatto di più, infatti ha cambiato la ripartizione del periodo di congedo facoltativo. Successive modifiche sono sopraggiunte con le manovre di Bilancio del 2022 e del 2023. Per i genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2022, con la manovra finanziaria del 2023 si è arrivati a un primo mese di congedo facoltativo con retribuzione pari all’80% dello stipendio, e 8 mesi indennizzati al 30% dello stipendio.
Con la manovra entrata in vigore dal 1º gennaio 2024, invece, viene previsto un secondo mese indennizzato con uno stipendio pari all’80% di quello normale, e diventano 7 mesi i mesi di congedo fruibili con indennizzo al 30%.
Dopo il congedo parentale facoltativo e i 9 mesi indennizzati alla madre, c’è anche l’ulteriore possibilità di godere di altri mesi indennizzati al 30%, ma solo se il reddito della madre è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS, che nel 2024 è pari a 598,61 euro.