Cosa fare se dopo la cessione del credito ricevi questa lettera dell’Agenzia delle Entrate

Si fanno sentire i primi effetti dei controlli preventivi effettuati dal fisco sulla comunicazione di cessione credito relativa ai bonus casa
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L’Agenzia delle Entrate sta inviando, ai professionisti coinvolti nella cessione credito relativa ai bonus casa, le prime lettere di sospensione della relativa comunicazione dell’opzione. Ciò in applicazione di quanto previsto dal decreto Antifrode (decreto – legge n. 157 del 2022).

La lettera contiene anche l’invito a fornire all’Agenzia stessa, entro un tempo specificamente indicato, la documentazione richiesta.

Cessione credito: cosa prevede il decreto Antifrode

Il decreto Antrifrode, ha previsto che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate e che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Ecco, quindi, che a seguito di tali controlli, l’Amministrazione ha individuato le prime comunicazioni che presentano tali profili di rischio.

Se i rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata; se invece il controllo non conferma i rischi, la comunicazione produce i suoi effetti.

I criteri di individuazione dei profili di rischio relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti sono riferiti a (Circolare n. 16/E del 2021):

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui tali crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Le prime lettere dall’Agenzia Entrate: ecco cosa fare

A fronte di ciò sta inviando ai professionisti coinvolti al rilascio del visto di conformità (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) e delle asseverazioni (architetti, ingegneri, ecc.) le lettere con cui si comunica la citata sospensione.

Al tempo stesso si chiede di inviare, entro 5 giorni, questi documenti:

  • visto di conformità
  • l’asseverazione
  • le fatture relative ai lavori
  • le ricevute di bonifico dei pagamenti delle spese pagate per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni
  •  la Cila (o CILAS se trattasi di bonus 110)
  • la polizza assicurativa (obbligatoria) prevista per tecnici che hanno rilasciato le asseverazioni.

Laddove, entro il tempo indicato, non si fornice la predetta documentazione, si considererà non effettuata la comunicazione di cessione credito o sconto in fattura.

Quindi, la pratica non si perfezionerà.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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