L’assegno ordinario di invalidità, chiamato impropriamente pensione di invalidità, si trasforma in pensione a 67 anni. O meglio, al raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria che oggi si ottiene appunto a questa età e con almeno 20 anni di contributi. La prestazione erogata dall’Inps è infatti di natura assistenziale e quindi temporanea, da non confondere con la pensione.
La trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità avviene in automatico da parte dell’Inps. Non è quindi necessario presentare domanda di pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 67 anni di età.
Qualora l’assicurato non abbia contributi sufficienti continuerà a percepire l’assegno ordinario di invalidità fino al raggiungimento della contribuzione minima richiesta per la pensione A 71 anni basteranno 5 anni di contributi.
Assegno di invalidità prima della pensione
Ma cosa è esattamente l’assegno ordinario di invalidità? Si tratta di una prestazione economica erogata dall’Inps a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa di una riduzione della capacità lavorativa, non sono più in grado di svolgere le attività lavorative che svolgevano prima.
L’assegno di invalidità, da non confondere con l’assegno mensile di assistenza, è riconosciuto a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e presenta una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a un terzo. La riduzione della capacità lavorativa è determinata da una commissione medico legale, che valuta le condizioni di salute del richiedente.
L’importo è determinato in base alla retribuzione media percepita dal richiedente nei 5 anni precedenti la domanda. L’assegno ordinario di invalidità viene corrisposto per 13 mensilità e non è cumulabile con altre prestazioni previdenziali, come la pensione di vecchiaia.
L’importo dell’assegno è calcolato sulla base della contribuzione presente in base all’età anagrafica del lavoratore e dura tre anni con possibilità di rinnovo per un periodo analogo.
Importo assegno di invalidità e lavoro
Il beneficiario dell’assegno ordinario di invalidità può cumulare la rendita con altri redditi da lavoro, ma non con la pensione o altre prestazioni previdenziali Inps o Inail. In caso di presenza di redditi da lavoro, l’assegno è ridotto del
- 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo;
- 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.
Per quanto riguarda l’importo dell’assegno ordinario di invalidità, esso è determinato in base alla contribuzione versata ed è rivalutatile negli anni, come se fosse una pensione. Per chi percepisce importi bassi, l’assegno ordinario di invalidità è integrabile al trattamento minimo.
Differenza fra assegno ordinario di invalidità e pensione
Nel momento in cui l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione, l’importo sarà liberamente cumulabile con altri redditi da lavoro e con altre prestazioni previdenziali. A 67 anni viene infatti a decadere la natura assistenziale della prestazione Inps che, come detto, è temporanea e non definitiva come per la pensione.
Cambia anche l’importo. L’assegno di invalidità è, infatti, calcolato sulla base dei contributi versati e dell’età anagrafica del soggetto al momento della richiesta. Mentre la pensione di vecchiaia è calcolata sulla base dell’età anagrafica minima di 67 anni. Quindi la prestazione sarà più alta anche in assenza di eventuali contributi derivanti da attività lavorativa.
Riassumendo…
- L’assegno ordinario di invalidità si trasforma in automatico in pensione di vecchiaia a 67 anni di età.
- Servono anche 20 anni di contributi e per i lavoratori contributivi puri anche un importo minimo di pensione pari al valore dell’assegno sociale.
- Con la pensione di vecchiaia aumenta anche l’importo della prestazione.