Quando in una discussione tra marito e moglie solo uno dei due vuole andare a fondo nella litigata mentre l’altro cerca inutilmente di sottrarsi allo scontro, si può configurare il reato di violenza privata. Probabilmente più di un uomo, leggendo, avrà pensato allo stereotipo della donna che vuole litigare. Ma la fattispecie che rileva penalmente è diversa e deve avere delle condizioni in più, così come specificato nella sentenza numero 42722/2017 emessa due giorni fa. Nel caso di specie il marito aveva costretto la moglie ad una lunga ed estenuante litigata durata due ore per questioni familiari.
La Cassazione, con la sentenza in analisi, ha confermato la condanna inflitta dal giudice del merito riconducibile alle condotte di cui all’articolo 610 del codice penale. L’uomo aveva cercato di eccepire un presunto travisamento della prova ma la ricostruzione dei fatti realizzata dalla difesa non ha trovato riscontro, secondo i giudici, nella versione riportata dalla vittima e da un testimone.
La Cassazione ha dunque concluso che “nell’ambito del compendio probatorio assunto effettivamente la censura si fondava su una valutazione di parte della rilevanza del narrato della teste … che non superava l’implicita valutazione operata dalla Corte veneta di sua irrilevanza”. Secondo questa linea dunque la condanna è stata confermata.
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