In Italia, il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dal decreto legislativo del 8 aprile 2003, n. 66, articolo 10, che stabilisce per ogni lavoratore un minimo di quattro settimane di ferie, equivalenti a 28 giorni totali. Questa disposizione si allinea con l’articolo 2109 del Codice Civile, che enfatizza il diritto dei lavoratori a beneficiare di pause lavorative essenziali per il riposo e il recupero fisico e mentale.
L’articolo 2109 del Codice Civile specifica alcuni punti chiave relativi al diritto alle ferie:
- ogni lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, generalmente di domenica.
- dopo un anno di servizio continuativo, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite. Tale periodo, di norma stabilito dai contratti collettivi, deve considerare sia le esigenze produttive dell’azienda sia gli interessi del lavoratore.
- l’azienda è tenuta a comunicare in anticipo le date delle ferie.
- il periodo di preavviso di cessazione del rapporto lavorativo, come indicato nell’articolo 2118, non deve essere incluso nelle ferie.
Quanti giorni spettano e come goderne
Secondo il decreto legislativo sulle ferie lavorative 8 aprile 2003, n. 66, ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane all’anno, equivalenti a 28 giorni.
Le modalità di fruizione di queste ferie sono regolate in modo da bilanciare le esigenze dell’impresa con i diritti del lavoratore. Le ferie devono essere comunicate con un certo preavviso e, idealmente, devono essere godute in modo continuativo per almeno due settimane, promuovendo così un vero distacco dal lavoro.
Il decreto legislativo prevede anche che esistono specifiche modalità e tempi per la fruizione delle ferie:
- almeno due settimane di ferie, equivalenti a 14 giorni, devono essere concesse consecutivamente se richiesto dal lavoratore durante l’anno di maturazione.
- le rimanenti due settimane possono essere usufruite nei diciotto mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
Il lavoratore potrebbe anche chiedere al datore l’anticipo delle ferie non ancora maturate.
Ferie non godute: poco tempo ancora per non perdere
Importante sottolineare è che, secondo normativa vigente, il minimo di quattro settimane di ferie non può essere compensato con un’indennità per “ferie non godute”, tranne in casi di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, i lavoratori non possono rinunciare a questo diritto in cambio di compensi monetari, garantendo che il riposo sia effettivamente usufruito come previsto per legge.
Il decreto legislativo del 2003 specifica anche che per alcune categorie di lavoratori, come quelli impegnati nei servizi di protezione civile, nelle strutture giudiziarie, penitenziarie e in altre istituzioni con funzioni di ordine pubblico, le regole sulle ferie possono non applicarsi quando vi sono esigenze particolari. Questo include anche il personale di biblioteche, musei e aree archeologiche statali.
Come anticipato, regola vuole che delle 4 settimane di ferie, almeno due, equivalenti a 14 giorni, devono essere concesse consecutivamente se richiesto dal lavoratore durante l’anno di maturazione. Le rimanenti due settimane possono essere usufruite nei diciotto mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
Pertanto, in applicazione di detto principio, entro il 30 giugno 2024 il lavoratore deve godere delle ferie maturate nel 2022 e non ancora godute. Dopo il 30 giugno dette ferie, se non godute, sono perse e nemmeno retribuite.
Riassumendo
- ogni lavoratore in Italia ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite all’anno
- le ferie sono garantite dal decreto legislativo n. 66 del 2003 e dal Codice Civile
- le date delle ferie devono essere comunicate con anticipo rispettando esigenze aziendali e diritti del lavoratore
- almeno due settimane di ferie devono essere godute nell’anno di maturazione
- le altre due settimane possono essere godute entro 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione
- quindi, entro il 30 giugno 2024 occorre godere delle ferie maturate nel 2022 e non ancora godute
- non è possibile sostituire le ferie non godute con compensi economici, tranne alla fine del rapporto lavorativo
- normative speciali applicano per settori come protezione civile e forze dell’ordine.