Il Governo sta facendo di tutto per rendere sempre più appetibile il concordato preventivo biennale. CPB. Infatti, nella giornata di ieri è stata votata la fiducia posta dal Governo sul testo del DdL di conversione del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto “Omnibus”). Tra le modifiche viene introdotto una sorta di condono fiscale applicato tramite ravvedimento per chi aderisce alla proposta reddituale fatta dal Fisco.
E’ evidente l’intento del Governo di favorire chi accetta la proposta di CPB dell’Agenzia delle entrate dichiarando invece guerra aperta a chi decide di non allinearsi ai calcoli dell’Agenzia delle entrate.
Il condono fiscale riguarda i periodi d’imposta per i quali sono ancora in corso i termini di accertamento. E’ possibile dare un effetto tombale al condono con un pagamento di un’imposta sostitutiva che dipende dalla propria pagella fiscale.
Vediamo come funziona il nuovo condono fiscale per chi aderisce alla proposta di CPB.
Il nuovo condono fiscale per i soggetti ISA
Diciamo subito che il nuovo condono fiscale non si applica a chi è in regime forfettario.
Infatti il meccanismo della nuova sanatoria si basa su punteggi ISA ossia sulla condotta fiscale dei contribuenti. I forfettari non applicano gli ISA anche se la proposta reddituale ai fini del CPB si rifà in parte ad un “indice” ISA anche per i forfettari. I forfettari hanno dei vantaggi se aderiscono al CPB.
Detto ciò, l’obiettivo del Governo è quello di spingere autonomi, imprenditori e società ad accordarsi con il Fisco in anticipo sul reddito da dichiarare.
Ciò permetterebbe anche di programmare con maggiore efficienza la spesa pubblica. Posto che lo Stato saprebbe in anticipo quanto imposte andrà ad incassare.
Infatti la proposta di CPB vale per un biennio. I maggiori redditi prodotti in più rispetto a quanto accordato con il Fisco non sono oggetto di tassazione.
Il CPB non ha effetti ai fini IVA. Dunque rileva per imposte sui redditi e IRAP. Il concordato preventivo ha effetti sull’ISEE.
Come funziona il nuovo condono fiscale
Come detto in apertura, in data 1° ottobre è stata votata la fiducia posta dal Governo sul testo del DdL di conversione del D.L. n. 113/2024 (c.d. Decreto “Omnibus”). Tra le modifiche viene introdotto una sorta di condono fiscale applicato tramite “ravvedimento” per chi aderisce alla proposta reddituale fatta dal Fisco.
Il condono riguarda:
i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale.
Tali soggetti per i periodo d’imposta ancora accertabili possono ricorrere al ravvedimento per regolarizzare eventuali redditi non dichiarati.
Su tali redditi si versa un’imposta sostitutiva. Ma andiamo con ordine.
Innanzitutto bisogna individuare la base imponibile alla quale si applica il concordato.
A tal proposito, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Omnibus, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
- 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Quanto si paga per il condono fiscale?
Ai redditi come sopra individuati si applica l’imposta sostitutiva al:
- 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Ciò vale per le le annualità 2018, 2019 e 2022.
La sanatoria vale anche ai fini IRAP, con aliquota al 3,9%.
In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Il versamento dell’imposta dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025. Oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Riassumendo…
- Il CPB diventa ancora più conveniente grazie alla previsione di uno specifico condono fiscale;
- il condono fiscale vale sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IRAP;
- l’importo da versare dipende dalla propria pagella fiscale.