Pagare le rate della rottamazione-quater, utilizzando i crediti Irpef risultanti dal modello 730. La domanda ci viene posta dal un nostro lettore il quale rispetto all’ultimo modello 730 presentato, ha maturato un credito Irpef di 1.000 euro che ora vorrebbe utilizzare per pagare le rate della sanatoria delle cartelle rispetto alla quale a breve presenterà apposita istanza.
Ebbene, prima di dare una risposta precisa, facciamo un cenno alla rottamazione delle cartelle, Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Soffermandoci soprattutto sulle modalità di pagamento previste dal legislatore, per poi individuare eventuali e ulteriori modalità di pagamento che potrebbero essere ammesse pur non essendo citate dalla norma.
La rottamazione-quater
L’ultima Legge di bilancio ha riproposto la possibilità di pagare le cartelle riferite al periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022.
Per chiudere ogni pendenza con il Fisco, con altre amministrazioni statali, ecc. il contribuente deve pagare: il capitale ossia l’imposta, i contributi previdenziali, la tassa o il tributo contestato; le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. Il contribuente non è tenuto a versare: sanzioni; interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
La domanda di sanatoria, deve essere presentata entro il prossimo 30 aprile 2023.
E’ possibile pagare il totale dovuto ai fini della definizione agevolata: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Crediti da 730 per pagare la rottamazione-quater. E’ possibile?
In premessa ci siamo chiesti se è possibile pagare le rate della rottamazione-quater, utilizzando i crediti Irpef risultanti dal modello 730.
Ebbene, nel quadro I del modello 730, il contribuente può decidere di utilizzare il credito derivante dal modello 730 per il versamento con il Mod. F24 dell’Imu e delle altre imposte per le quali è previsto il pagamento con il Mod. F24:
In conseguenza di questa scelta il contribuente, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte (vedi istruzioni 730).
Dunque, semaforo verde per utilizzare il credito scaturente dal 730 per pagare altre imposte che possono versate con l’F24.
Il credito Irpef da 730, può essere utilizzato anche per pagare le cartelle? La risposta è affermativa.
La possibilità di utilizzare crediti erariali per pagare cartelle è ammessa dal legislatore con l’art.31 del DL 78/2010.
Per effetto del decreto legge 78/2010 (e del successivo decreto attuativo MEF del 10 febbraio 2011), puoi pagare, anche parzialmente, le somme indicate in cartella che riguardano imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) e i relativi oneri accessori, compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali. Per fare ciò devi utilizzare il modello “F24 accise – pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322(vedi portale Agenzia delle entrate-riscossione).
Da qui, è lecito chiedersi se il credito Irpef da 730, può essere utilizzato per pagare le rate della rottamazione-quater.
La risposta sulla compensazione tra 730 e rate delle rottamazione-quater
Il comma 242 della più volte citata legge di bilancio 2023, dispone che il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalita’ determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Da qui, al pari di quanto avvenuto per le precedenti rottamazioni delle cartelle, nulla viene disposto in merito alla possibilità di utilizzare crediti per imposte erariali (es. Irpef, Ires, IVA) per pagare le rate della rottamazione tramite il codice tributo RUOL.
Di conseguenza, non sarà possibile, salvo successivi chiarimenti di segno opposto, pagare le rate della rottamazione-quater con i crediti da 730.