Con la Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che permetteranno ai cessionari l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta riguardanti i canoni di locazione previsti dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio. Stiamo parlando rispettivamente del credito d’imposta riconosciuto a fronte dei canoni di locazione per negozi e botteghe e quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.
Tali crediti si ricorda, sono stati previsti al fine di sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19 e possono essere utilizzati in compensazione in F24 direttamente dal beneficiario (con le Risoluzioni n. 13/E e 32/E del 2020 sono stati fissati, rispettivamente, i codici tributo “6914” e “6920”) oppure in alternativa essere ceduti a terzi (ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari).
I codici tributo
Il cessionario (soggetto che ha ricevuto il credito) a sua volta potrà utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente. Pertanto, al fine di consentirne l’utilizzo in compensazione, con il documento di prassi di ieri sono stati previsti i seguenti codici:
- “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
- “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”.
Questi andranno esposti nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” andrà indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.
Si ricorda, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.