È stato firmato nella giornata di ieri 1° luglio 2020, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, il Provvedimento Prot. n. 250739/2020, che approva il modello e definisce le modalità per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito d’imposta riconosciuto a fronte dei canoni di locazione per negozi e botteghe (istituito dal decreto Cura Italia) e quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (fissato dal decreto Rilancio).
Si ricorda, infatti, che i suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione in F24 dal beneficiario oppure in alternativa essere ceduti a terzi (ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), e la loro finalità è quella di sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.
La finestra temporale per la cessione del credito
Il provvedimento stabilisce che l’opzione di cessione, (che può essere anche parziale) andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità. Tuttavia, con successivo provvedimento saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.
A pena di inammissibilità la comunicazione dovrà contenere una serie di dati ossia: a) il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta; b) la tipologia del credito d’imposta ceduto e, per il credito di cui al decreto Rilancio, il tipo di contratto a cui si riferisce; c) l’ammontare del credito d’imposta maturato e, per il credito di cui al decreto Rilancio, i mesi a cui si riferisce; d) l’importo del credito d’imposta ceduto; e) gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta; f) il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi; g) la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
L’utilizzo del credito da parte del cessionario
Il cessionario (soggetto che ha ricevuto il credito) a sua volta potrà utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente.
Nel caso di utilizzo in compensazione nel Modello F24, l’utilizzo stesso potrà avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione da parte del cedente, previa accettazione da parte dello stesso cessionario da comunicare esclusivamente a sua cura, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre non si applicano i limiti previsti per le compensazioni e la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
L’altra possibilità di utilizzo è l’ulteriore cessione del credito a soggetti terzi. Ciò dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la prima cessione.