Crediti inutilizzati, quali bisogna comunicare al fisco (decreto Omnibus)

Scatta l’obbligo di comunicare all’Agenzia Entrate i crediti inutilizzati derivanti da sconto o cessione nei bonus edilizi
1 anno fa
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cessione del credito
Foto © Pixabay

Anche la legge di conversione del decreto Omnibus (decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e divengono, dunque, definitive le misure. Tra questa l’obbligo di comunicare all’Agenzia Entrate i crediti inutilizzati derivanti da operazioni di cessione nel campo dei bonus edilizi.

In sintesi la comunicazione dovranno farla i cessionari che hanno in pancia crediti che sono rimasti senza utilizzo. E parliamo sia di crediti derivanti da sconto in fattura sia di quelli derivanti da cessione del credito.

La sanzione è 100 euro

Per adesso, la norma si limita a stabilire i tempi entro cui fare la comunicazione dei crediti inutilizzati.

La novità si applica dal 1° dicembre 2023. L’adempimento deve farsi entro il 30° giorno successivo a quello in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha determinato l’impossibilità dell’utilizzo del credito stesso.

Tuttavia, si stabilisce che se la conoscenza dell’evento che ha causato l’impossibilità ad utilizzare il credito è anteriore al 1° dicembre 2023, la comunicazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 2 gennaio 2024.

L’omissione o il ritardo della comunicazione è punito con l’applicazione di una sanzione di 100 euro.

Crediti inutilizzati, quali vanno comunicati?

In merito all’ambito applicativo, la legge sull’obbligo di comunicazione crediti inutilizzati (art. 25 decreto Omnibus) per adesso si limita a dire che l’obbligo non sussiste, laddove il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione.

In attesa del provvedimento dell’Agenzia Entrate che dovrà definire le modalità attuative della misura, è possibile ritenere che il legislatore, per l’obbligo in esame, abbia voluto riferirsi, ad esempio, ai crediti inutilizzati a causa

  • dell’incapienza fiscale del cessionario;
  • di sequestro impeditivo;
  • di errori commessi nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate della relativa cessione.

Altra precisazione doverosa è che la comunicazione interessa i crediti inutilizzati provenienti da sconto o cessione di tutti i bonus casa, quindi, non solo superbonus ma anche bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, sismabonus ordinario, bonus facciata, installazione colonnine di ricarica, bonus barriere architettoniche 75%.

Riassumendo…

  • la legge di conversione del decreto Omnibus è pubblicata in Gazzetta Ufficiale
  • si introduce l’obbligo di comunicare all’Agenzia Entrate i crediti inutilizzati derivanti da operazioni di cessione del credito e sconto in fattura
  • la comunicazione deve farsi entro il 30° giorno successivo a quello in cui si viene a conoscenza dell’evento che ha determinato l’impossibilità dell’utilizzo del credito stesso.
  • se la conoscenza dell’evento che ha causato l’impossibilità ad utilizzare il credito è prima del 1° dicembre 2023, la scadenza è il 2 gennaio 2024
  • l’obbligo non sussiste, laddove il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione
  • l’Agenzia Entrate dovrà definire le modalità attuative della novità
  • per completezza informativa ricordiamo che il decreto Omnibus stabilisce anche la proroga superbonus villette unifamiliari al 31 dicembre 2023.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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