Nel quadro VX della dichiarazione Iva, il contribuente sceglie cosa fare dell’eventuale credito Iva che risulta dalla dichiarazione; è possibile chiedere il rimborso dell’Iva a credito, scomputarla direttamente dall’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche 2021 oppure utilizzarlo in compensazione in F24. Sia per il rimborso che per la compensazione sono previste specifiche condizioni da rispettare. Ad esempio, il credito Iva può essere utilizzato liberamente in compensazione orizzontale in F24 fino a 5.000 euro. Superato tale importo, l’utilizzo del credito può avvenire previa presentazione della dichiarazione dalla quale la stessa emerge.
Il quadro VX: l’utilizzo del credito d’imposta
La compilazione del quadro VX permette al contribuente di scegliere come utilizzare l’eventuale credito Iva risultante dalla dichiarazione IVA.
Infatti, con la compilazione del quadro VX, il contribuente può destinare il credito IVA:
- nel rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30, terzo comma (mi-
nore eccedenza detraibile del triennio); - nel rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel modello F24, per l’utilizzo occorre assumere come anno di riferimento l’anno d’imposta relativo alla dichiarazione in cui è riportato.
Lo stesso rigo VX5 va compilato se si intende utilizzare il credito a scomputo dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche 2021.
La compilazione del rigo VX6 è richiesta per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli artt. 117 e seguenti del DPR 917/86, TUIR.
La richiesta di rimborso
L’art.30 del DPR 633/1972, decreto Iva, ammette la richiesta di rimborso del credito Iva risultante dal dichiarativo al ricorrere di precise condizioni.
Infatti, il contribuente puo’ chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo non inferiore a € 2.582,28.
Il rimborso, come da decreto Iva, è ammesso se il contribuente, alternativamente:
- esercita esclusivamente o prevalentemente attivita’ che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonche’ a norma dell’articolo 17-ter;
- effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonche’ di beni e servizi per studi e ricerche;
- quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
- quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17.
In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.
Attenzione, il contribuente anche fuori dei casi anzidetti puo’ chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se: dalle dichiarazioni dei due anni precedenti, risultano eccedenze detraibili.
In tal caso il rimborso puo’ essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze
Quando serve la garanzia?
Ai fini dell’erogazioni dei rimborsi:
- fino a 30.000 euro, i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia o altro adempimento;
- sopra tale importo, è necessario presentare la dichiarazione munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali
Il riferimento è a requisito quali: solidità patrimoniale, stabilità d’impresa e regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali.
Vi sono die casi in cui è obbligatoria la prestazione delle garanzia. Per i rimborsi superiori a 30.000 euro, solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
- da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative;
- da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito di- chiarato superiore: al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro; all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
E’ possibile cambiare la scelta per il rimborso Iva optando per la detrazione o la compensazione.
L’utilizzo in compensazione
Anche l’utilizzo dei crediti Iva in compensazione in F24 deve rispettare precise regole operative. Alle stesse regole il D.L. 124/2019 ha assoggettato l’utilizzo dei crediti relativi alle imposte sui redditi.
Infatti, come da art. 17, comma 1 del D.Lgs 241/1997:
la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo’ essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
Dunque, per utilizzare i crediti Iva per un importo superiore a 5.000 euro devo:
- presentare la dichiarazione Iva,
- aspettare il 10 giorno successivo a quello della presentazione delle dichiarazione dalla quale emerge il credito per utilizzarlo in F24.
Inoltre, in tali casi, la dichiarazione deve essere munita del visto di conformità da parte dell’intermediario che presenta la dichiarazione per conto nostro.
Il regime premiale ISA
La disciplina degli Indici di affidabilità fiscale(ISA), art.9-bis del D.L. 50/2017 prevede un regime premiale sia ai fini dei rimborsi che dell’utilizzo in compensazione dei crediti Iva e delle imposte sui redditi.
Infatti, è previsto:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformita’ per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformita’ ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui.
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale Iva è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2019, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8. Per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
- 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2020
- 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2019.
Indicazioni rinvenibili, nel provvedimento, Agenzia delle entrate, n° 183037/2020.
Gli stessi benefici si applicano a coloro che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5. Calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.