Credito d’imposta beni strumentali: nel decreto Sostegni-bis utilizzo in unica soluzione

L'utilizzo in F24 in unica soluzione riguarda gli investimenti ordinari effettuati da imprese e professionisti anche con ricavi-compensi superiori a 5 milioni di euro
4 anni fa
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Il bonus beni strumentali incentiva lo smart working

Con il decreto Sostegni-bis pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, viene introdotta la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali in unica soluzione. Nello specifico, tale possibilità riguarda la compensazione in F24 del credito d’imposta spettante per i beni materiali ordinari ossia quelli che non rientrano nella c.d. industria 4.0. La possibilità di utilizzare il credito d’imposta in unica soluzione riguarda gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese e professionisti con un volume di ricavi o compensi anche superiore a 5 milioni di euro.

Finora, l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale, era ammesso solo per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Il credito d’imposta beni strumentali

Il credito d’imposta beni strumentali è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2020 in sostituzione della disciplina di iper e super ammortamento. La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha apportato diverse modifiche al credito d’imposta. Variando la portata dell’agevolazione. Sempre differenziata in funzione della tipologia di investimento effettuato. Sono agevolati sia gli investimenti in beni strumentali ordinari sia quelli rientranti nella c.d. industria 4.0, materiali e immateriali.

Gli investimenti con acconti pagati entro il 15 novembre 2020 sono agevolati con la vecchia disciplina, Legge di bilancio 2020.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta beni strumentali spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti: indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il bonus spetta a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono invece escluse dall’agevolazione: le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure, che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).

Quali sono i beni strumentali che rientrano nel credito d’imposta?

Sono agevolati con il credito d’imposta beni strumentali sia beni materiali che immateriali. Per ogni tipologia di beni strumentali, sono previste delle aliquote agevolative differenziate nonchè tetti massimi di investimenti variabili.

Investimenti ordinari

Per gli investimenti ordinari materiali e immateriali ossia non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati da imprese e professionisti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione spetta:

  • nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali;
  • la percentuale sale al 15% per gli investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 6%  per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022.

Investimenti in beni materiali 4.0

Per gli investimenti in beni materiali 4.0, allegato A della Legge di bilancio 2017, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto al:

  • 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti 2022, il credito d’imposta spetta nel limite del: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino max a a 20 milioni di euro.

Investimenti in beni immateriali 4.0

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, allegato B della Legge di bilancio 2016, il bonus è calcolato nella misura del 20% alla spesa sostenuta, fino ad un massimo di un milione di euro. Spesa agevolata che non può esser superiore a un milione di euro.

Rientrano tra i beni immateriali 4.0.: software, piattaforme, applicazioni, ecc.

Beni esclusi del credito d’imposta

Il credito d’imposta beni strumentali non può essere ottenuto in riferimento ai seguenti beni:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa , sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016.

L’utilizzo del credito d’imposta beni strumentali

Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione in F24. F24 che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”. Indicando gli appositi codici tributo.

L’utilizzo in compensazione è ammesso in 3 quote annuali, a partire:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0, ovvero
  • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Attenzione, il credito d’imposta  può essere utilizzato in un’unica quota per i soggetti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro. Tale possibilità riguarda solo i beni materiali e materiali non rientranti nell’ambito di Industria 4.0. Comma 1054, legge n°178/2020. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Proprio su tale ultimo passaggio si inserisce l’intervento del D.L. 73/2021, c.d decreto Sostegni-bis.

L’utilizzo del credito d’imposta beni strumentali: l’intervento del decreto Sostegni-bis

Con il decreto Sostegni-bis, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta in unica soluzione viene esteso anche ai soggetti, imprese e professionisti, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di euro.

In tale caso l’utilizzo in unica soluzione riguarda solo gli investimenti materiali ordinari ossia diversi da quelli 4.0, indicati nell’Allegato “A” annesso alla Legge n. 232/2016.

Così l’art.20 comma 1 del D.L 73/2021:

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, e’ aggiunto il seguente: “1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro e’ utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.”.

Il decreto Sostegni bis è in vigore già da oggi. Entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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