Il decreto Rilancio (decreto – legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020) con gli artt. 120 e 125 ha introdotto rispettivamente il credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (“credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”) ed il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (“Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”).
Tutti i chiarimenti in merito alle due misure sono contenuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 10 luglio 2020 mentre i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due benefici sono stati diramati con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate anch’esso datato 10 luglio 2020.
In merito alle modalità di utilizzo, vogliamo ricordare che il credito adeguamento può essere utilizzato in compensazione in F24 oppure in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per il credito d’imposta sanificazione ed acquisto DPI, alle predette modalità di utilizzo si aggiunge quella della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (Modello Redditi/2021).
Credito d’imposta sanificazione ed adeguamento: misura, limiti e calcolo
Il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Quest’ultimo si riferisce all’onere ammissibile (quindi il credito massimo spettante sarà il 60% di 80.000 euro ossia 48.000 euro).
Per il l credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro ed acquisto DPI, è previsto che l’agevolazione non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
L’aspetto fondamentale da sottolineare per entrambi i benefici è che, come chiarito nella predetta Circolare n. 20/E del 2020, il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (quindi, sull’imponibile IVA), laddove dovuta. Ne consegue che, ad esempio, con riferimento al credito adeguamento, se la spesa sostenuta è pari a 80.000 euro + IVA, il credito spettante andrà calcolato su 80.000 euro.
Inoltre, viene preso a riferimento il chiarimento dato nella precedente Circolare n. 34/E del 2016 riguardante, il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, in cui fu precisato che “il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente”.
Sulla base di quanto appena detto, dunque, ai sensi del menzionato articolo 110 del TUIR, l’eventuale IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale. Si pensi ad esempio al contribuente che agisce nel forfait, per il quale l’IVA assolta sugli acquisti è indetraibile. In tal caso, dunque, se ad esempio la spesa sostenuta per l’adeguamento è di 40.000 euro + IVA, il credito andrà calcolato sul totale pagato (comprensivo di IVA).