La Legge di bilancio 2021 ha ridisegnato la disciplina del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali; il riferimento è al credito d’imposta introdotto 2 anni fa in sostituzione di iper e super-ammortamento.
A tal proposito, le novità apportate dalla Legge di bilancio 2021 incidono sulla natura del contributo ai fini fiscali? Le regole di contabilizzazione del credito d’imposta beni strumentali rimangono invariate?
[Credito d’imposta beni strumentali 2021: le regole di contabilizzazione sono invariate]–
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2020.
Resta invariato l’ambito soggettivo del credito d’imposta. Difatti il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente: dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Con acconti pagati entro il 15 novembre scorso si applica la vecchia disciplina.
Sono escluse dall’agevolazione:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).
Gli investimenti agevolabili
Sono agevolati gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati:
- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022,
- ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Rimangono esclusi dal credito d’imposta i beni:
- di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, ossia veicoli e altri mezzi di trasporto, sia se utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa sia se usati promiscuamente
- per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali nonché il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
- gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Peculiarità fiscali del credito d’imposta
Il trattamento fiscale del credito d’imposta qui in parola è stato ben delineato dal legislatore.
Infatti, il bonus:
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articolo 61 e articolo 109, comma 5, Tuir);
- è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto ai limiti di compensazione di cui all’articolo 34, legge n. 388/2000 (limite annuale di 700mila euro, innalzato a 1 milione per l’anno 2020), dall’articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007 (limite di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e dall’articolo 31, Dl n. 78/2010 (autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo);
- deve essere comunicato al ministero dello Sviluppo economico, per ciascun periodo d’imposta agevolabile, tramite apposito modello, che sarà approvato dallo stesso Mise.
Attenzione: se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, deve essere corrispondentemente ridotto.
Contabilizzazione credito beni strumentali: è un contributo in conto impianto
Le novità apportate dal credito d’imposta non incidono sul corretto inquadramento fiscale del credito d’imposta. Infatti, il bonus, anche post modifiche della Legge di bilancio 2021, può essere considerato quale un contributo in conto impianti. Infatti, tale classificazione era stata data dall’Agenzia delle entrate ad un simile credito d’imposta, ex art.8 Legge n°388/2000 (Risoluzione n°242/e 2002).
I contributi in “conto impianti” sono erogati con il vincolo di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati. Tale indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 2/E del 2010. Documento di prassi in cui l’Agenzia delle entrate ha fornito una differenziazione ben precisa tra: contributi in conto impianti, in conto esercizio e contributi in conto capitale.
Rimanendo sui contributi in conto impianti, gli stessi:
non generano né sopravvenienze attive né ricavi bensì rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Ciò significa che, per effetto delle modifiche intervenute, i contributi in conto impianti non assumono più autonoma rilevanza fiscale ma devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi.
Contabilizzazione credito beni strumentali: metodo diretto e metodo indiretto
Sulle modalità di contabilizzazione, nell’ultima risoluzione citata, viene richiamato il principio contabile OIC 16, in base al quale possono essere applicati due differenti metodi contabili:
- con imputazione del contributo percepito a riduzione diretta del cespite ovvero
- con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti del cespite agevolato.
Nel pratico:
- con il 1° metodo (diretto), i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.
- con il 2° metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”.
In applicazione del secondo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio. Con il primo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.