Il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi spetta anche per la realizzazione e la ristrutturazione di vigneti. Indicazioni di favore che possono essere rilevate da precedenti chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle entrate nel corso del tempo.
Ecco in chiaro cos’è il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovo e a quali condizioni può spettare anche per la realizzazione di vigneti.
Il credito d’imposta in beni strumentali nuovi
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta che premia gli investimenti in beni strumentali.
In merito al super-amm.to, il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ha prorogato il termine entro il quale deve avvenire la consegna dei beni. Intesa quale effettuazione dell’investimento. Si è passati dalla data del 30 giungo 2020 al 31 dicembre 2020.
Ritornando al nuovo credito d’imposta, sono agevolati gli investimenti:
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero
- fino al 30 giugno 2021,
a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Ciò, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Difatti, anche i contribuenti forfettari possono accedere al credito d’imposta in parola. Finora invece, i contribuenti citati non hanno potuto richiedere nè il super ammortamento nè l’iper-ammortamento. Questo perché i forfetari non deducono i costi in via analitica e dunque non applicano il meccanismo dell’ammortamento.
La fruizione del beneficio è condizionata:
- al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Gli investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto MEF 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%,
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa.
L’agevolazione opera anche per i beni immateriali rientranti nell’ambito dell’industria 4.0.
Sono previste limitazioni per i professionisti?
Una specifica limitazione è prevista per i professionisti. Per tali soggetti l’agevolazione spetta solo per gli investimenti ordinari. Ciò comporta che il credito d’imposta non spetta per l’acquisizione beni (materiali e immateriali) rientranti nell’ottica di Industria 4.0. Beni elencati negli allegati A e B alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).
La misura dell’agevolazione
L’agevolazione spettante dipende dalla tipologia di investimento effettuato.
In particolare:
- per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto: nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Difatti, per gli investimento ordinari, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
L’agevolazione anche per la realizzazione di vigneti
Nel rispetto di determinate condizioni, il credito d’imposta spetta anche l’acquisizione dei beni strumentali finalizzata alla realizzazione di un vigneto. Indicazioni in tal senso, sono state fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 27/3 del 2003. Documento di prassi emanato in riferimento:
- alla detassazione del reddito d’impresa in misura pari al 50 per cento dell’incremento degli investimenti
- realizzati dalle imprese rispetto alla media del quinquennio precedente.
Nel caso richiamato si poneva la questione relativamente all’agevolabilità degli investimenti relativi agli acquisti di terreni per la loro riconversione a vigneto nonché degli investimenti relativi all’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di vigneti già esistenti.
In tale contesto, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che l’agevolazione spettava per gli investimenti effettuati per l’ampliamento, la riattivazione o l’ammodernamento di vigneti già esistenti. Nello specifico venivano richiamate voci di spesa quali: sostituzione di vitigni malati o deperiti, nonché quelle di sostituzione di pali, ovvero di rifacimento dell’impianto di irrigazione ecc).
Di contro, alcuna agevolazione poteva essere riconosciuta per gli investimenti effettuati per acquisire i terreni sui quali piantare i vigneti.
Difatti, tali indicazioni operative possono essere applicate anche al nuovo credito d’imposta previsto dalla Legge di bilancio 2020.