La Legge di bilancio 2021 apporta diverse modifiche al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. Credito d’imposta che lo scorso anno ha preso il posto di iper e super ammortamento. Le novità riguardano l’incremento delle aliquote agevolative, degli investimenti max agevolati nonchè il prolungamento del periodo agevolato. Ecco in chiaro tutte le novità contenute nella Legge di bilancio 2021.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali
Il credito d’imposta in beni strumentali (bonus investimenti) è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2020 e ha preso il posto di iper e super amm.
Nello specifico sono sono agevolati gli investimenti:
- effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero
fino al 30 giugno 2021,a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta non è tassabile nè ai fini reddituali nà ai fini Irap.
L’agevolazione opera in percentuale sull’investimento effettuato. La percentuale applicata sull’investimento dipende dal tipo di investimento effettuato.
In particolare:
- per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali Industria 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Sono agevolati anche gli investimenti ordinari ossia diversi da quelli 4.0. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Gli investimenti esclusi
Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:
- i veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente;
per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR); - beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
- fabbricati e costruzioni;
- i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016.
Il riferimento è alle condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; alle condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale ecc.
Le novità della Legge di bilancio 2021: novità credito d’imposta beni strumentali
La Legge di bilancio 2021 innanzitutto proroga il credito d’imposta al 31 dicembre 2022 apportando diverse novità. La proroga arriva al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Investimenti ordinari
Per gli investimenti ordinari materiali e immateriali ossia non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati da imprese e professionisti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione spetta:
- nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e
- fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali.
La percentuale sale al 15% per gli investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.
Attenzione, per gli stessi beni, il credito d’imposta opera al 6% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022.
Investimenti in beni materiali 4.0
Per i beni materiali 4.0, allegato A della Legge di bilancio 2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto al:
- 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Attenzione, per gli investimenti 2022, il credito d’imposta spetta nel limite del:
- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino max a a 20 milioni di euro.
Investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, allegato B della Legge di bilancio 2016, il bonus è calcolato applicando il 20% alla spesa sostenuta. Spesa agevolata che non può esser superiore a un milione di euro.
Ad esempio rientrano in tale categoria beni quali software, piattaforme, applicazioni ecc.
Il bonus, indipendente dalla tipologia di investimento effettuato, può essere utilizzato solo in compensazione in F24. In 3 quote annuali di pari importo. A decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0,
- ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
Tuttavia, il bonus può essere utilizzato in un’unica quota per i soggetti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro.
La nuova disciplina qui in commento si applica agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020. Dunque è retroattiva.