Credito d’imposta locazioni: vale il canone effettivo non quello da contratto

Il credito d’imposta sulle locazioni previsto dal decreto Cura Italia va calcolato sulla quota di canone effettivamente pagata e ciò anche in caso di versamento in più step
5 anni fa
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Il decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18 del 2020), al fine di sostenere le imprese in questo periodo di crisi economica da Covid-19, riconosce a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, un credito d’imposta pari al 60% a fronte del canone di locazione relativo ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ossia negozi e botteghe. Restano, quindi, esclusi dal beneficio i canoni riferiti a contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio le categorie C/2 (Magazzini e locali di deposito); C/3 (Laboratori per arti e mestieri), ecc.

Il credito, inoltre, non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche (ossia attività non interessate da provvedimenti di chiusura). L’utilizzo può avvenire solo in compensazione con Modello F24 (da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) attraverso il codice tributo “6914” (Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020).

Vale in canone effettivo e non quello da contratto

Quest’ultimo documento di prassi, ha anche precisato che l’utilizzo è potuto avvenire dal 25 marzo 2020. Tuttavia, la successiva Circolare n. 8/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. In altri termini la ratio del beneficio è quella di “ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone”. Ne consegue che il credito matura, e quindi è utilizzabile, solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. Ma cosa accade se il canone è pagato in più step? Ad esempio, il locatore, per il canone di marzo dell’importo di 500 euro, accorda al conduttore la possibilità di pagarne 250 euro ad aprile (che il conduttore stesso ha provveduto a pagare il 16 aprile 2020) e 250 euro a maggio (che sarà pagato il 25 maggio 2020).

In questa ipotesi, sulla base del predetto chiarimento, è da ritenersi che il conduttore avrà maturato dal 16 aprile, il diritto ad utilizzare il 60% di 250 euro e maturerà, dal 25 maggio 2020, il diritto al utilizzare il 60% dei restanti 250 euro. Si tenga, inoltre, presente che il 60% deve essere determinato sul canone effettivamente pagato e non su quello risultante da contratto. Quindi, se ad esempio, dal contratto risulta un canone pattuito di 600 euro mensili, ed il locatore, con benevolenza, abbia accordato al conduttore, per il solo mese di marzo 2020, un rata di canone più bassa, il credito andrà determinato su quest’ultimo importo (l’accordo di riduzione va registrato all’Agenzia delle Entrate).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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