Il decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18 del 2020), al fine di sostenere le imprese in questo periodo di crisi economica da Covid-19, riconosce a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, un credito d’imposta pari al 60% a fronte del canone di locazione relativo ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ossia negozi e botteghe. Restano, quindi, esclusi dal beneficio i canoni riferiti a contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio le categorie C/2 (Magazzini e locali di deposito); C/3 (Laboratori per arti e mestieri), ecc.
Vale in canone effettivo e non quello da contratto
Quest’ultimo documento di prassi, ha anche precisato che l’utilizzo è potuto avvenire dal 25 marzo 2020. Tuttavia, la successiva Circolare n. 8/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che l’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. In altri termini la ratio del beneficio è quella di “ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone”. Ne consegue che il credito matura, e quindi è utilizzabile, solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo. Ma cosa accade se il canone è pagato in più step? Ad esempio, il locatore, per il canone di marzo dell’importo di 500 euro, accorda al conduttore la possibilità di pagarne 250 euro ad aprile (che il conduttore stesso ha provveduto a pagare il 16 aprile 2020) e 250 euro a maggio (che sarà pagato il 25 maggio 2020).