Credito d’imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese: click day al 12 aprile

La scadenza riguarda gli investitori che intendono beneficiare del credito d'imposta previsto dal D.L. Rilancio
4 anni fa
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I sottoscrittori degli aumenti di capitale agevolati dalle misure di favore previste dal d.L. Rilancio, in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, possono richiedere il credito d’imposta dal click day del 12 aprile e fino al 3 maggio 2021. Tale data è stata fissata dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento adottato in data 11 marzo. L’Agevolazione non riguarda solo gli investitori ma anche le società conferitarie ossia che ricevono il conferimento agevolato, le quali possono usufruire di un credito d’imposta calcolato sulla base degli aumenti del proprio capitale.

In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse. Fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020. Con integrale versamento entro il 30 giugno 2021.

 

Il credito d’imposta per gli investitori: il rafforzamento patrimoniale delle imprese

Il D.L. 34/2020, D.L. Rilancio, all’art.26, ha introdotto delle misure volte a favorire il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese. La Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, ha modificato e estero la disciplina di riferimento.

Nello specifico, è stato introdotto un credito d’imposta sia per gli investitori sia per le società che deliberano l’aumento di capitale sociale sottoscritto dagli stessi.

Per gli investitori, sono ammessi al credito d’imposta: coloro che hanno effettuato, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel medesimo periodo dalle società di capitali. Il beneficio fiscale è pari al 20 per cento dell’ammontare dei conferimenti effettuati. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta è pari a 2 milioni di euro.Il credito è utilizzabile dal conferente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo.

A partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento (compensazione orizzontale).

Il credito d’imposta per le Società conferitarie

Un credito d’imposta è riconosciuto anche alle società che deliberano l’aumento di capitale per la cui sottoscrizione gli investitori beneficiano del credito d’imposta del 20%.

Infatti, le società conferitarie possono usufruire di un credito d’imposta, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, pari al 50%:

  • delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse,
  • fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021 .

Fino a concorrenza del 50% dell’aumento del capitale per gli aumenti deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Il bonus è utilizzabile in compensazione orizzontale in F24: a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Le condizioni da rispettare per l’accesso ai credito d’imposta

Il riconoscimento delle agevolazioni in esame sia per gli investitori che per le società è subordinata al possesso di specifici requisiti. Tali requisiti devono essere rispettati dalle società conferitarie.

Società  di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società per azioni europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001) o società cooperative (comprese le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003) aventi sede legale e amministrativa in Italia. Sono esclusi dal credito d’imposta:gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria elencati all’articolo 162-bis del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nonché le imprese di assicurazione.

Tali soggetti devono presentare i seguenti requisiti:

  • presentare un ammontare di ricavi superiore a cinque milioni di euro (dieci milioni nel caso del Fondo Patrimonio PMI di cui all’art. 26 del comma 12 del D.L. Rilancio) e fino a cinquanta milioni di euro, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
  • aver subito, a causa dell’emergenza da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei medesimi ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;
  • aver deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Per l’accesso al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12, l’aumento di capitale deve essere di ammontare non inferiore a 250.000 euro.

Ulteriori requisiti di accesso

Oltre ai suddetti requisiti, le società devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni di accesso alle misure.In particolare, accedono alle misure in parola (credito d’imposta/fondo Patrimonio PMI) le società che:

  1. al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014;
  2. si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  3.  sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  4. non hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  5. non si trovano nelle condizioni ostative all’ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all’articolo 67 decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
  6. non abbiano registrato una condanna definitiva nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.
    74 del 2000;
  7. solo nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell’art.26, presentano un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Al ricorrere di ulteriori requisiti, possono accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 di cui al comma 8 e al Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12: anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale.

I provvedimenti attuativi

Con il decreto Mef del 10 agosto 2020 sono stati disciplinati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta. Anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021.

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento, Prot. n. 67800/2021, ha regolato i termini e le modalità di presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta.

Le misure in esame hanno già ottenuto l’ok dell’Unione Europea. Infatti, l’autorizzazione è avvenuta da parte delle Commissione Europea  con le decisioni C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020 e C(2020) 9634 final del 23 dicembre 2020. In tal modo le misure sono state ritenute compatibili con il mercato comune (articolo 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’unione europea).

Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese: il click day del 12 aprile

Gli investitori che hanno effettuato conferimenti in società potranno richiedere il relativo credito d’imposta del 20% inviando telematicamente l’apposito modello dal 12 aprile (click day)fino al 3 maggio. Per il secondo tipo di credito d’imposta, spettante alle società conferitarie, (varia del 30% al 50%), la specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021. Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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