Con l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, gli esercenti si sono dovuti attrezzare per adattare o sostituire il vecchi registratore di cassa.
Da qui, al fine di agevolare la spesa, il legislatore ha introdotto uno specifico credito d’imposta.
In particolare, per il 2019 e il 2020, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa.
Il credito d’imposta deve essere indicato nel modello Redditi.
Noi di investire oggi di diciamo come compilare correttamente la dichiarazione dei redditi indicando il credito d’imposta R.T.
L’obbligo di memorizzazione trasmissione telematica dei corrispettivi
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi opera (art.2 D.lgs 127/2015):
- dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con un volume d’affari non superiore a 400.000 €;
- già dal 1° luglio 2019 per coloro che presentavano un volume d’affari superiore.
Si considera il volume d’affari complessivo 2018 e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso soggetto passivo.
In virtù dell’obbligo in parola, l’esercente al dettaglio non emette più lo scontrino fiscale ma un semplice documento commerciale, non avente valenza fiscale. Salvo inserimento del codice fiscale dell’acquirente.
A chiusura di cassa giornaliera i dati sono trasmessi all’Agenzia delle entrate.
E possibile comunque ravvedere l’omesso o il tardivo invio.
Ad ogni modo, è prevista una proroga della moratoria delle sanzioni.
Il credito d’imposta per il registratore telematico
Individuata la necessità di dotarsi del registratore telematico o comunque di adeguare quello già in possesso, il legislatore ha previsto uno specifico credito d’imposta (art.2 D.Lgs 127/2015).
In particolare, per il 2019 e il 2020 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa.
Il bonus è pari al 50% della spesa sostenuta per ogni apparecchio, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Attenzione, la spesa deve essere pagata con strumenti tracciabili, carte di credito, debito ecc.
L’acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia.
Inoltre, l’agevolazione spetta anche per gli acquisti in leasing. Tale indicazione è contenuta nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 3/E 2020.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2019 disciplina le modalità attuative del credito d’imposta.
L’utilizzo del credito d’imposta RT
Il credito è utilizzabile in compensazione in F24 dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la relativa fattura, solo se con pagamento tracciabile.
In F24 va indicato il codice tributo 6899. Attenzione, l’F24 per compensare il credito d’imposta RT va presentato solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta spetta anche ai contribuenti forfettari.
Ad ogni modo, sono esclusi dall’agevolazione coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto, ma, ad esempio, per la successiva cessione a vario titolo.
Credito d’imposta RT: indicazione nel modello Redditi
Il credito d’imposta RT, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Se il credito spettava già nel 2019 lo stesso deve essere indicato nel modello Redditi 2020.
Modello Redditi da presentare entro il prossimo 30 novembre, salvo proroghe dell’ultima ora.
Ad ogni modo, il credito d’imposta RT va indicato nel quadro RU, Rigo RU6.
Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU1, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8 e RU12
Nello specifico, la compilazione della dichiarazione segue le seguenti indicazioni generali:
- nel rigo RU1, colonna 1 riportiamo F9, il codice che identifica il credito d’imposta RT
- nel rigo RU3, colonna 3, il credito d’imposta originariamente spettante;
- rigo RU6, il credito utilizzato nel 2019;
- infine, nel rigo RU 12, colonna2, il credito residuo eventuale da riportare nella dichiarazione successiva.
Se il credito è stato utilizzato nel 2020 e non nel 2019, non va compilato il il rigo RU6 “ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.