Sarà considerato abusivo l’esercizio dell’attività di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (criptovalute) e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia, per coloro che non si iscriveranno alla sezione Speciale del Registro dei Cambiavalute tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori).
E’ quanto fa sapere quest’ultimo, dopo l’avvenuta pubblicazione del relativo decreto in Gazzetta ufficiale.
Registro criptovalute, operativo dopo metà maggio 2022
Il mercato delle criptovalute ormai è in continua crescita. Pertanto, necessita di una regolamentazione, che pian piano viene a formarsi.
Dal 18 maggio 2022, sarà operativa, a questo scopo, la nuova Sezione Speciale del Registro dei Cambiavalute, cui dovranno iscriversi gli operatori che offrono servizi in questo settore. Obbligo di iscrizione sia per chi è già in attività sia per chi inizia l’attività. In dettaglio:
- chi già è operativo nel settore dovrà iscriversi entro 60 giorni dal 18 maggio 2022 (in caso di mancato rispetto del citato termine, o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo)
- coloro che iniziano l’attività dopo il 18 maggio 2022, dovranno comunicare l’intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi, e attendere la pronuncia dell’Organismo per poter operare legalmente in Italia.
L’Organismo Agenti e Mediatori, avrà 15 giorni per verificare la regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata e disporre o negare l’iscrizione. Il termine dei 15 giorni potrà essere sospeso una sola volta, al massimo per 10 giorni se l’OAM ritiene la comunicazione incompleta o da integrare.
Le informazioni annotate nel registro
Nella sezione speciale del registro OAM dedicato al settore criptovalute dovranno essere annotate una serie di informazioni, tra cui:
- cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o del prestatore di servizi di portafoglio digitale persona fisica
- la denominazione sociale e la sede legale o la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica
- la tipologia di servizio prestato
- indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
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