Il bitcoin, così come le altre monete virtuali, possono essere definite quali criptovalute. La Banca d’Italia li definisce quali valute virtuali, ossia rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Alcuni esempi sono Bitcoin, LiteCoin, Ripple.
Le criptovalute
Le valute virtuali hanno due fondamentali caratteristiche: in primo luogo, esse non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici (ad esempio, pc e smartphone) e vengono conservate in “portafogli elettronici” (c.d. wallet); inoltre, le stesse sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento senza bisogno dell’intervento di terzi.
Tali indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 72/e 2016.
Qual’è il trattamento fiscale riservato alle criptovalute?
Il trattamento fiscale delle Criptovalute
Il trattamento fiscale riservato alle criptovalute non è stato trattato in maniera approfondita dall’Agenzia delle entrate né sono previste norme ad hoc. Nella risoluzione n° 76/2016, sopra citata, l’Agenzia delle entrate le ha assimilate alle valute estere senza però approfondire il loro corretto inquadramento fiscale.
Tuttavia, un inquadramento sul trattamento fiscale è stato accennato dall’Agenzia delle entrate con l’interpello della DRE Lombardia, N° 956-39/2018.
In tale sede, è stato chiarito che ai fini delle imposte sul reddito, delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Da qui, le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa. Salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.
Dunque, il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165). Il contribuente può utilizzare il rapporto di cambio al 1° gennaio rilevato sul sito dove ha acquistato la valuta virtuale o, in mancanza, quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni.
Detta giacenza media va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente indipendentemente dalla tipologia dei wallet (paper, hardware, desktop, mobile, web).
La corretta tassazione
Ai fini della eventuale tassazione del reddito diverso (plusvalenza) occorre, dunque:
- verificare se la conversione di bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) avviene per effetto di una cessione a termine oppure
- se la giacenza media del wallet abbia superato il controvalore in euro di 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Il reddito diverso generato dalla gestione dei bitcoin, ossia le plusvalenze determinate con il metodo Lifo, devono essere indicate nel quadro RT del modello Redditi. Sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 26%.
Per quanto riguarda i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali, gli stessi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR. Con lo stesso trattamento fiscale (imposta sostituiva al 26%).
Gli obblighi dichiarativi nel quadro RW
Anche le valute virtuali sono soggette a monitoraggio fiscale attraverso la compilazione del quadro RW. Nel quadro RW andrà indicato in colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”.
Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale venduta in corso d’anno.
Da ultimo, si precisa che le valute virtuali non sono soggette ad IVAFE.
L’omessa compilazione del quadro RW può essere sanata in ravvedimento.