Sono definiti i codici tributo per versare al fisco l’imposta sostitutiva criptovalute come prevista dalla legge di bilancio 2023 (comma 146).
Per comprendere di cosa parliamo, occorre rifarsi a quanto stabilito dal legislatore a decorrere dall’anno d’imposta 2012. Ossia da quando è stata introdotta l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato applicabile ai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.
L’imposta sostitutiva
Con il comma 146 legge bilancio 2023, si stabilisce che, a decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n.
L’imposta in esame è pari al 2 per mille e secondo quanto è detto nella relazione illustrativa alla manovra 2023 sarebbe prevista in luogo dell’imposta di bollo con esclusivo riferimento ai casi in cui, ad esempio, le criptovalute siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone.
La cosa non deve essere confusa con la c.d. sanatoria criptovalute.
Il versamento dell’imposta criptovalute
L’imposta criptovalute in commento si applica a partire dal periodo d’imposta 2023 e si versa negli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sul reddito. Quindi, saldo e acconto (primo e secondo).
Ecco, quindi, che al fine di consentire detto versamento, l’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 10/E del 2024, ha istituito i codici tributo:
- 1728 – primo acconto imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le criptovalute
- 1729 – secondo acconto imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le criptovalute.
Per il saldo già esiste il codice “1727”.
I suddetti codici sono esposti, nel Modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
In caso di rateizzo (saldo e primo acconto), deve valorizzarsi anche il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” Ciò deve avvenire nel formato “NNRR”, dove
- “NN” è il numero della rata in pagamento
- e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
Quindi, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. In caso, ad esempio di rateizzo in 4 rate, per ciascuna rata, il campo è valorizzato rispettivamente con “0104”, “0204”, “0304”, 0404”.
Riassumendo
- a decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo, si applica un’imposta sul valore delle criptovalute detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo ai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale
- l’imposta in esame è pari al 2 per mille
- si versa in saldo e acconto (primo e secondo)
- i codici tributo imposta sostitutiva criptovalute sono definiti nella Risoluzione n. 10/E del 2024.