Criptovalute nell’ISEE? Ecco le regole ufficiali

L’ascesa delle criptovalute impone nuove regole: anche Bitcoin ed Ethereum entrano nel calcolo dell’ISEE come patrimonio mobiliare?
4 giorni fa
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criptovalute isee
Foto © Pixabay

Negli ultimi anni, l’adozione delle criptovalute ha conosciuto una crescita esponenziale. Sempre più cittadini italiani decidono di allocare parte dei propri risparmi in asset digitali come Bitcoin, Ethereum e altri token decentralizzati. Considerandoli alternative di investimento o strumenti di protezione del valore. Tuttavia, l’espansione dell’universo cripto porta con sé nuove implicazioni fiscali e amministrative, soprattutto in merito all’ISEE.

Il tema dell’inserimento delle criptovalute nell’ambito dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è diventato particolarmente rilevante. Ciò sia per la crescente diffusione di questi strumenti, sia per l’evoluzione normativa che mira a colmare i vuoti regolatori.

A fare chiarezza sull’argomento è intervenuto direttamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, offrendo indicazioni precise.

L’ISEE come fotografia economica del nucleo familiare

Prima di entrare nel merito delle criptovalute, occorre ricordare che l’ISEE rappresenta uno strumento chiave per determinare l’accesso a numerose prestazioni sociali agevolate (assegno unico figli, bonus nido, bonus psicologo, nuovo bonus TARI, ecc.). L’indicatore si basa su una valutazione complessiva della situazione economica del nucleo familiare. Una situazione calcolata tenendo conto di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari, composizione del nucleo e altre variabili.

La base informativa per il calcolo dell’ISEE è la DSU. Una dichiarazione in cui il contribuente inserisce i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali relativi alla propria famiglia. Tali informazioni vengono poi utilizzate dall’INPS per calcolare l’indicatore. È importante ricordare che, pur essendo presentata nell’anno in corso, la DSU fa riferimento a redditi e patrimoni relativi al secondo anno precedente. Ad esempio, una DSU presentata nel 2025 si basa su dati patrimoniali e reddituali del 2023.

La novità dal 2025: esclusione di alcuni strumenti finanziari

Una delle novità più rilevanti che entrano in vigore da aprile 2025 riguarda l’esclusione di alcuni strumenti finanziari dall’ISEE. In particolare, libretti postali, titoli di Stato e altri prodotti garantiti dallo Stato non concorreranno più alla determinazione dell’indicatore economico, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro. Questa misura ha l’obiettivo di incentivare l’investimento in strumenti finanziari sicuri, riducendone l’impatto sulla situazione economica calcolata per l’accesso alle agevolazioni pubbliche.

Tuttavia, detta esclusione non si estende alle criptovalute, le quali, pur non essendo strumenti regolamentati in senso tradizionale, rientrano a pieno titolo nel concetto di patrimonio mobiliare, secondo quanto indicato dallo stesso Ministero del Lavoro.

Criptovalute nell’ISEE: in quale sezione vanno indicate?

Le criptovalute devono essere dichiarate all’interno della DSU nella sezione dedicata al patrimonio mobiliare, in particolare nel Quadro FC2, sezioni I o II, a seconda della tipologia del rapporto finanziario. Non esiste un codice univoco per le criptovalute, per cui è necessario individuare quello che meglio rappresenta la natura dell’asset. L’obiettivo è garantire una rappresentazione trasparente del possesso di valute virtuali, allineando la dichiarazione ISEE con la reale condizione patrimoniale del contribuente.

Questa impostazione deriva dal principio secondo cui le criptovalute, pur non essendo assimilabili in tutto e per tutto ai depositi bancari o alle azioni, costituiscono un valore economico detenuto dal soggetto e quindi devono essere considerate ai fini della valutazione della capacità contributiva.

Ciò è stato chiarito nella FAQ ISEE del Ministero del Lavoro.

Come si valuta il valore delle criptovalute nella DSU?

Il valore delle criptovalute da riportare nella DSU deve riflettere quello effettivamente posseduto al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Per una DSU 2025, ad esempio, si farà riferimento al valore detenuto al 31 dicembre 2023.

La valutazione deve essere basata sul controvalore in euro delle criptovalute possedute, che può essere desunto dalle piattaforme di exchange utilizzate o dai wallet digitali in cui sono conservati gli asset. In mancanza di una documentazione ufficiale, si suggerisce di utilizzare il valore di mercato medio rilevato alla data di riferimento, secondo fonti affidabili e tracciabili.

Implicazioni pratiche e attenzione alla trasparenza

La corretta indicazione delle criptovalute nella DSU ha un impatto diretto sull’ISEE, e quindi sulla possibilità di accedere a numerosi benefici fiscali e sociali, come il reddito di cittadinanza, agevolazioni universitarie, sconti su bollette o canoni di locazione agevolati. Una sottodichiarazione può comportare sanzioni, revoche di benefici ottenuti e perfino la richiesta di restituzione delle somme percepite indebitamente.

È fondamentale, pertanto, mantenere la massima trasparenza nella compilazione della DSU, includendo anche patrimoni non tradizionali come le criptovalute, che ormai rappresentano una parte significativa degli asset di molti contribuenti.

Criptovalute nell’ISEE: verso una maggiore integrazione normativa

L’inclusione delle criptovalute nel calcolo dell’ISEE segna un ulteriore passo verso la normalizzazione e regolamentazione di questi strumenti anche in ambito fiscale e amministrativo. Il riconoscimento formale da parte delle istituzioni italiane della natura patrimoniale degli asset digitali conferma l’intenzione di monitorare più da vicino il fenomeno cripto, tutelando da un lato la correttezza nella fruizione delle prestazioni sociali e, dall’altro, promuovendo una maggiore equità nel sistema.

Mentre alcuni strumenti finanziari sono esclusi per favorire il risparmio garantito, le criptovalute restano pienamente rilevanti ai fini dell’ISEE. Chi possiede Bitcoin o altri token, anche in quantità modeste, deve quindi prestare attenzione al modo in cui questi asset si dichiarano, per evitare irregolarità o omissioni involontarie.

Riassumendo

  • Le criptovalute sono considerate patrimonio mobiliare e rientrano nel calcolo dell’ISEE.
  • Devono essere indicate nel Quadro FC2 della DSU, sezione I o II.
  • Il valore dichiarato deve riferirsi al 31 dicembre di due anni prima.
  • Non sono escluse dall’ISEE, a differenza di titoli di Stato e libretti postali.
  • La mancata dichiarazione può comportare sanzioni o perdita di agevolazioni.
  • L’inclusione rafforza la regolamentazione delle criptovalute nel sistema fiscale italiano.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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