CU/2023 in scadenza il 31 ottobre, sanzioni e rimedi

In scadenza a fine ottobre l’invio delle CU/2023 non necessarie alla dichiarazione redditi precompilata. Ecco un focus su sanzioni e rimedi
1 anno fa
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Certificazione unica
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Il 31 ottobre 2023 segna la scadenza del Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) ma segna anche l’ultimo giorno entro cui inviare all’Agenzia Entrate le CU/2023 (anno d’imposta 2022) che hanno ad oggetto solo redditi esenti o che non erano necessarie all’Agenzia stessa per predisporre la Dichiarazione redditi 2023 precompilata dei contribuenti.

Si tratta di due adempimenti che devono mettere in atto i sostituti d’imposta, ossia i datori di lavoro.

Volendo focalizzarci solo sulla Certificazione Unica (l’ex CUD per intenderci) i tempi di consegna al lavoratore e di invio all’Agenzia Entrate sono diversi a seconda del caso.

Consegna e invio CU/2023 con scadenze diverse

Innanzitutto, ricordiamo cos’è la certificazione unica. È quel documento con cui il datore di lavoro (azienda privata o pubblica) “certifica” le remunerazioni erogare e le ritenute d’imposta operate nell’anno oggetto del modello.

Quindi, la Certificazione Unica 2023 (CU/2023) interessa l’anno d’imposta 2022. Questa andava consegnata al lavoratore/collaboratore entro il 16 marzo 2023. Laddove però il rapporto di lavoro è cessato prima, la certificazione era (ovvero è) da consegnarsi entro 12 giorni dalla cessazione.

Oltre a consegnarla al lavoratore, il sostituto d’imposta doveva anche inviarla all’Agenzia Entrate. L’invio andava fatto anch’esso entro il 16 marzo 2023.

Tuttavia, laddove la CU/2023 contenga solo redditi esenti o è una CU non necessaria alla Dichiarazione redditi precompilata 2023 (anno d’imposta 2022), l’invio all’Agenzia delle Entrate può farsi entro il termine di presentazione del Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022). Quindi, entro il 31 ottobre 2023.

CU/2023, sanzioni e rimedi

La legge sulle sanzioni Certificazione unica è quella di cui al comma 6 quinquies art. 4 DPR n. 322/1998.

In dettaglio, è prevista una sanzione pari a 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta. Ad ogni modo:

  • in caso di invio CU errata trasmessa entro il termine ordinario poi corretta e inviata entro 5 giorni successivi al termine ordinario stesso
    • non c’è sanzione;
  • in caso di CU errata trasmessa entro il termine ordinario e poi corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni successivi al termine ordinario stesso ma entro 60 giorni
    • la sanzione è pari a 33,33 euro (ossia 1/3 di 100 euro) per ogni certificazione errata, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta, da versare con il codice tributo 8948.

Esempio

Il datore di lavoro invia la CU/2023 non necessaria alla precompilata il 28 ottobre 2023.

Il 2 novembre si accorge che quella certificazione è errata.

Quindi:

  • se la corregge e la invia entro i primi 5 giorni dal 31 ottobre, ossia entro il 6 novembre (il 5 è domenica), non ci sarà nessuna sanzione;
  • se la corregge e invia dopo il 6 novembre ma entro il 2 gennaio 2024 ci sarà la sanzione di 33,33 euro. I 6 giorni finiscono il 30 dicembre che è sabato, il 31 è domenica e il 1° gennaio è festivo.

Lasciando passare anche il 2 gennaio 2024 senza inviare la CU, la sanzione sarà quella piena, ossia 100 euro.

Riassumendo…

  • entro il 31 ottobre 2023 i sostituti d’imposta devono inviare all’Agenzia Entrate le CU/2023. Anno d’imposta 2022 contenenti solo redditi esenti o non necessarie alla Dichiarazione redditi 2023 precompilata
  • per ogni CU omessa, tardiva o errata CU è prevista una sanzione pari a 100 euro. Con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta
  • non c’è sanzione in caso di invio Certificazione Unica errata trasmessa entro il termine ordinario. E poi corretta e inviata entro 5 giorni successivi al termine ordinario stesso
  • in caso di CU errata trasmessa entro il termine ordinario e poi corretta e ritrasmessa oltre 5 giorni successivi al termine ordinario stesso ma entro 60 giorni, la sanzione è pari a 33,33 euro. Ossia 1/3 di 100 euro per ogni certificazione errata, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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