Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 ottobre 2023, approva altro decreto legislativo (esame preliminare) di attuazione della riforma fiscale. Il provvedimento contiene misure volte alla razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Dalla dichiarazione redditi precompilata per tutti, alla semplificazione dei modelli dichiarativi. Dall’anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione redditi, alla riorganizzazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità).
Ecco una sintesi delle principali novità.
Più tempo per pagare le imposte
Con l’ultimo decreto legislativo della riforma fiscale si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte.
- ampliamento della soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo
- salvo casi di indifferibilità e urgenza, scatta la sospensione dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno per l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (c.d. avvisi bonari) e delle lettere di compliance.
Riforma fiscale, la CU forfettari non esisterà più
In termini di dichiarazione dei redditi, diverse sono le novità contenute nell’ultimo decreto riforma fiscale. Si anticipa, per tutti, al 30 settembre di ogni anno, la scadenza di presentazione della dichiarazione redditi (sia 730 che Modello Redditi). Inoltre:
- si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (770)
- si elimina la Certificazione Unica (CU) relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio
- la dichiarazione redditi precompilata diviene per tutti i contribuenti non titolari di partita IVA (quindi, anche per soggetti diversi da lavoratori dipendenti e pensionati)
- per i soggetti tenuti all’invio dati al sistema tessera sanitaria, la scadenza diventa per tutti semestrale
- si innalza da 50.000 euro a 70.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA
- passa da 20.000 euro a 50.000 euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.
Le istanze di interpello diventano a pagamento e si introduce la possibilità di ricevere una consulenza giuridica da parte dell’Agenzia Entrate.