Cud 2011 – Parte B: guida alla compilazione

CUD 2011 PARTE B Cud 2011 parte B dati fiscali Nella parte B relativa ai “Dati fiscali” vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, altri compensi con ritenuta a titolo d’imposta, i compensi assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati anni precedenti, indennità fine rapporto di lavoro  dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, oltre agli oneri che è possibile inserire all’ interno della dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione. Le amministrazioni pubbliche e gli altri enti statali che corrispondono pensioni di reversibilità devono  indicare separatamente l’ importo della pensione corrisposto al
14 anni fa
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CUD 2011 PARTE B

Cud 2011 parte B dati fiscali

Nella parte B relativa ai “Dati fiscali” vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, altri compensi con ritenuta a titolo d’imposta, i compensi assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati anni precedenti, indennità fine rapporto di lavoro  dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, oltre agli oneri che è possibile inserire all’ interno della dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione. Le amministrazioni pubbliche e gli altri enti statali che corrispondono pensioni di reversibilità devono  indicare separatamente l’ importo della pensione corrisposto al coniuge superstite rispetto all’ importo corrisposto agli orfani, anche se minorenni o conviventi.

Decesso contribuente Cud – In caso di decesso del contribuente il datore di lavoro deve assicurasi che la certificazione Cud venga inviata agli eredi, e che la parte relativa ai dati anagrafici sia compilata con i dati relativi  al defunto.  La certificazione deve essere utilizzata anche per attestare i redditi corrisposti agli eredi ( ad esempio quote di tredicesima, o altra retribuzione ), che non è stato possibile erogare direttamente al defunto.

Punto 1 cud 2011– Al punto 1 occorre indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1,2,3 e 4 del TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 ( tali oneri sono evidenziati nei punti 59 e 53 della certificazione ), ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali che non hanno contribuito a formare reddito imponibile. Al punto 1 occorrerà quindi inserire i redditi derivanti da stipendi, pensioni, indennità da trasferta, compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se svolti in maniera occasionale, i compensi derivanti da borse di studio ( naturalmente quelle tassabili),  trattamenti periodici corrisposti dai fondi di previdenza complementare,  compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

Redditi prodotti all’estero da residenti in Italia – Nel caso il reddito indicato al punto 1 comprenda anche redditi prodotti all’ estero, occorrerà indicare nelle annotazioni ( cod. AD ) la specifica di ogni reddito percepito ed in quale stato estero è avvenuta la percezione.  Per i redditi  percepiti in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto prestato in una zona di frontiera ( cosiddetti frontalieri) occorrerà indicarli al  punto 1 al netto della quota di € 8000,00 prevista quale quota di esenzione.

Il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce una particolare agevolazione per i docenti o ricercatori universitari in possesso di titolo universitario che nei due anni precedenti abbiano svolto attività all’ estero e che siano stati ivi residenti, e che successivamente abbiano spostato il loro domicilio fiscale in Italia ed abbiano svolto attività lavorativa nel nostro paese. In questo caso al punto 1 occorrerà inserire solo il 10 per cento del totale dell’ importo di reddito lordo erogato. Il restante 90 per cento sarà indicato nelle annotazioni  ( cod. BC ). Infatti questi soggetti pagheranno le imposte, per i tre anni successivi al loro ritorno in Italia, solo sul 10 per cento del totale lordo erogato.

Punto 2 cud 2011 – Al punto 2 occorre inserire il totale dei redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR ( ad esempio gettoni di presenza relativi ad incarichi istituzionali ed altri compensi corrisposti dallo Stato, o degli enti locali oppure indennità per l’ esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per attività libero professionale intramuraria  svolta da personale del servizio sanitario nazionale ). Nel caso il contribuente abbia chiesto al datore di lavoro di tenere conto di altri redditi di lavoro dipendenti o assimilati percepiti il datore di lavoro dovrà indicare all’ interno del Cud l’ ammontare complessivo dei redditi percepiti , le ritenute operate e le detrazioni spettanti.

  I redditi complessivamente erogati da altri soggetti sono evidenziati comunque nei punti 76 e 77 del Cud.

Per il contribuente che vive e paga le imposte all’ estero, in virtù di accordi bilaterali, e che quindi non è soggetto d’ imposta nel nostro Stato , il cud deve riportare nelle annotazioni ( cod. AJ) il totale dei compensi percepiti e che non sono assoggettati ad imposta.

Nel caso di redditi solo parzialmente esentati da imposizioni in Italia, occorre sempre inserire nelle annotazioni con codice AJ l’ importo del reddito da non tassare in Italia.

Punto 3 cud 2011– Nel punto 3 occorre indicare il numero di giorni di lavoro effettuato per i quali si ha diritto alla detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13, commi 1 e 2 del TUIR.

Punto 4 cud 2011– Al punto 4 occorrerà invece inserire  i giorni di pensione per i quali si ha invece diritto alla detrazione di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.

Per quanto riguarda i punti 3 e 4 dovranno essere inseriti all’ interno delle annotazioni l’ eventuale data di inizio e di fine rapporto di natura lavorativa o di natura pensionistica, nel caso la durata del rapporto sia inferiore all’ anno. In caso di più rapporti di lavoro nel corso dell’ anno, l’ informazione dovrà essere fornita per ogni rapporto lavorativo ( o di natura pensionistica) . In caso di conguaglio dovrà invece sempre essere indicato il distinto periodo con riferimento a ciascuno dei redditi oggetto di conguaglio. In caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente dovranno sempre essere indicati i giorni per i quali competono le detrazioni da riconoscere ai sensi dell’art.13 del TUIR.

Punto 5 cud 2011– Al punto 5 verranno invece indicate il totale delle ritenute d’ acconto subite dal datore di lavoro, e che il contribuente dovrà indicare all’ interno della dichiarazione dei redditi.

Cud Ritenute d’acconto – Tali ritenute d’ acconto dovranno essere inserite al netto delle detrazioni e del credito d’ imposta eventualmente riconosciute per le imposte pagate all’ estero a titolo definitivo.

  Ta li valori sono rispettivamente indicati ai punti 35, 36, 40, 41, 42, 47 e 51 della certificazione. Le ritenute inserite in questi punti sono comunque comprensive di quelle eventualmente indicate al punto 14.

L’ importo da indicare al punto 5 è quello che risulta dalle operazioni di conguaglio effettuate dal datore di lavoro o dall’ ente pensionistico. In ogni caso occorrerà indicare l’ importo di tutte le ritenute subite anche se non tutte risultano ancora operate oppure nel caso il dipendente statale effettui il versamento in maniera autonoma. In questi casi occorre compilare anche i punti 73 e 75 della certificazione.

Punto 6 cud 2011– Al punto 6 occorrerà indicare l’ ammontare totale dell’ addizionale regionale all’ Irpef dovuta sul totale dei redditi di lavoro dipendente ed assimilato percepiti, escludendo quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta d’ acconto oppure ad imposta sostitutiva.  Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato al punto 15.

Punto 10 cud 2001– Al punto 10 occorrerà indicare l’ importo dell’ addizionale comunale all’ Irpef trattenuta dal sostituto a titolo di acconto per il 2010 comprensivo anche dell’ importo che sarà indicato al punto 17.

Punto 11 Cud 2011 – Al punto 11 il sostituto d’ imposta indicherà l’ importo dell’ addizionale comunale dovuta a titolo di saldo per l’ anno di imposta 2010. Tale importo sarà calcolato sul totale dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati contenuti nella certificazione, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. In tale punto occorrerà inserire eventualmente anche l’ importo di punto 18.

Punto 13 Cud – Al punto 13 andrà invece inserito l’ importo relativo all’ addizionale comunale ai fini Irpef, dovuta a titolo di acconto per il periodo d’imposta 2011, calcolato sul totale dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati contenuti nella certificazione, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

I punti 10, 11 e 13 non andranno compilati se il contribuente ha la residenza in un comune nel quale è previsto che non sia dovuta alcuna addizionale irpef.

Punto 14 Cud – Al punto 14 dovrà invece essere indicato l’ importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, importo già indicato al punto 5 della certificazione.

Cud 2011 addizionale regionale – Al punto 15 dovrà invece essere inserito l’ importo relativo all’ addizionale regionale non trattenuta alla cessazione del rapporto di lavoro in seguito a delle disposizioni emanate per eventi eccezionali.  Tale importo è comunque già compreso nel punto 6 del Cud.

Punto 17 Cud 2011 – Nel punto 17 verrà invece inserito l’ importo totale dell’addizionale comunale all’IRPEF dovuta a titolo di acconto per il periodo d’imposta 2010 non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L’ importo comprenderà anche quanto contenuto al punto 10 della certificazione.

Punto 18 Cud 2011 – Al punto 18 sarà invece indicato l’ importo dell’ addizionale comunale Irpef a saldo non trattenuta alla fine del rapporto lavorativo, per effetto  delle disposizioni contenute all’ interno di atti legislativi emanati a seguito di eventi eccezionali.  Anche qui l’ importo comprende quanto già indicato al punto 11.

Occorre inoltre inserire all’ interno delle annotazioni con il codice BP gli importi dell’ addizionale regionale e del saldo dell’ addizionale comunale del Cud precedente che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.  Allo stesso modo occorre indicare con il codice BS l’ importo dell’ acconto dell’ addizionale comunale non operata a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Ai punti 21, 22 e 24 occorrerà indicare gli importi relativi al primo, secondo ed unico acconto relativi all’ irpef oltre che dell’ acconto dell’addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’ imposta al contribuente che si è avvalso dell’ assistenza fiscale nel periodo d’ imposta per il quale è consegnato il Cud.

Nel caso in cui sia sempre lo stesso sostituto d’ imposta ha prestare assistenza fiscale al coniuge del contribuente, occorrerà indicare nelle annotazioni con il codice BA quali siano gli acconti relativi al sostituito quali quelli relativi al coniuge, importi che comunque sono stati già indicati ai punti 21, 22 e 24. Questi importi vanno comunque indicati al netto di eventuali maggiorazioni dovuti a pagamenti rateali o a ritardato pagamento e saranno comunque comprensivi degli importi indicati ai punti 23 e 25.  Nel caso suddetti acconti non siano stati già trattenuti per le disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali, riportare l’ importo nei punti 23 e 25 tenuto conto di quanto già indicato ai punti 21, 22 e 24.

Imposta sostitutiva premi produttività – Occorrerà inserire nelle annotazioni con il codice BR gli importi relativi ai debiti del saldo irpef , dell’ addizionale regionale, del saldo dell’addizionale comunale dell’acconto della tassazione separata nonché dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività relativi all’assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito delle disposizioni per eventi eccezionali.

Ai punti 31, 32 e 33 della certificazione per i contribuenti che si sono avvalsi dell’ assistenza fiscale occorrerà invece indicare gli eventuali crediti Irpef ( sia derivanti da tassazione ordinaria che da tassazione separata), i crediti relativi all’ addizionale regionale Irpef e quelli relativi all’ addizionale comunale Irpef relativi all’ anno precedente e che non sono stati rimborsati per qualche motivo nell’ anno precedente.  Per tali crediti saranno indicati nelle annotazioni con il codice AM gli importi già rimborsati dal sostituto. Inoltre i versamenti tributari che per qualsiasi motivo siano stati sospesi potranno essere direttamente versati dal sostituto d’ imposta ed in seguito trattenuti al contribuente.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che siano stati completati tutti i versamenti tributari occorrerà inserire nelle annotazioni con il codice BU l’ importo dei versamenti non ancora completati e con il codice BT l’ importo dei versamenti già operati dal sostituto d’ imposta.

Punto 34 Cud – Al punto 34 bisogna inserire l’ eventuale imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR sommandoli ai redditi evidenziati nei punti 1 e 2 della certificazione.

Punto 35 Cud – Al punto 35 saranno invece indicati l’ importo totale delle detrazioni e delle deduzioni eventualmente spettanti per coniuge ed altri familiari a carico previsti dall’ art. 12 comma 1 del Tuir.

Punto 36 Cud – Al punto 36 va indicato l’importo delle detrazioni previste  al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda sottraendo le altre detrazioni previste dall’art. 12, nonche quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, oltre che delle detrazioni previste da altre norme di legge.

Punto 37 Cud – Il punto 37 andrà invece compilato inserendo l’ ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’ imposta, previsti al comma 3 dell’ art. 12 del Tuir inerente il periodo di imposta 2010, che è pari alla quota di detrazione  contemplata dall’ art. 12, comma 1 bis, del Tuir, che non ha trovato capienza dall’ imposta lorda diminuita delle detrazioni previsti dal comma 1 , art. 12 , 13, 15 e 16 del tuir oltre ad altre disposizioni normative.

Punto 38 Cud – Al punto 38 occorre inserire l’ importo del credito previsto dall’ art. 12 al comma 3 del Tuir, inerente l’ anno di imposta 2010 e non ancora riconosciuto. Nel caso venga compilato il presente punto il sostituto d’ imposta deve precisare all’ interno delle annotazioni ( quadro BH) che se il contribuente non ha altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto d’ imposta, il contribuente può richiedere l’ importo del credito non riconosciuto all’ interno della dichiarazione dei redditi.

Punto 39 cud – Il punto 39 deve essere compilato nel caso in sede di conguaglio si debba procedere al recupero del credito per famiglie numerose  precedentemente riconosciuto. Al punto 39 si inserirà l’ ammontare del credito che è stato recuperato.

Punto 40 cud – Al punto 40 va indicato l’ importo della detrazione spettante ai sensi dell’ art. 13 del Tuir per lavoro dipendente o pensione.  Per quanto riguarda i rapporti di lavoro che si concludono nell’ anno , la detrazione ( che spetta per i redditi indicati al punto 1 ), deve essere rapportata al periodo dell’ anno in cui si è svolta attività lavorativa.  Nelle annotazione riporterà con codice AN l’ importo relativo alla detrazione spettante.

Inoltre se il contribuente ha comunicato altri redditi al sostituto d’ imposta, questo ne deve tenere conto ai fini del calcolo delle detrazioni riconosciute in base agli artt. 12 e 13 del tuir, e di darne quindi evidenza nelle annotazioni ( cod. AO ), indicando in modo distinto l’ importo del reddito derivante da abitazione principale e delle relative pertinenze, se rientrano all’ interno dell’ importo comunicato.

Punto 41 cud – Il punto 41 deve essere compilato indicando l’ importo complessivo delle detrazioni, derivante dagli oneri detraibili ex art. 15 del TUIR, indicati nel successivo punto 60. In tale punto bisogna anche indicare la detrazione per cane guida prevista per i contribuenti non vedenti. L’ importo di tale detrazione sarà successivamente inserito nelle annotazioni ( codice AP).

Punto 42 Cud – Il punto 42 deve essere compilato inserendo l’importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’art. 16 del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda che occorre scorporare delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del citato TUIR.

In caso siano stati stipulati più contratti di locazione, nelle annotazioni ( con il codice BG) saranno indicati con i codici 1,2 3 e 4 le diverse tipologie di canone previste dall’ art. 16 del Tuir. Occorre anche specificare il numero dei giorni per i quali è stata adibita ad abitazione principale l’ unità immobiliare e per quanti giorni è stata invece locata.

Punto 43 Cud – Al punto 43 occorre inserire l’ importo delle detrazioni riconosciute dal sostitute d’ imposta di cui all’ art. 16 del Tuir, e che non ha trovato capienza nell’ imposta lorda che va diminuita delle detrazioni previste dall’ art. 12 e 13 del Tuir.

Punto 44 Cud – Al punto 44 va indicato l’ importo delle detrazioni di cui al comma 1 – sexies dell’art. 16 del Tuir non riconosciute dal sostituto d’ imposta. Se viene compilato questo punto occorre inserire nelle annotazioni con codice BI che qualora il contribuente non possegga altri redditi può chiedere il rimborso della detrazioni non fruita.

Punto 45 Cud – Nel punto 45 occorre indicare l’ ammontare del credito recuperato nel caso in cui in sede di conguaglio occorra procedere al recupero del credito per canoni di locazioni riconosciuto precedentemente.

Punto 46 Cud – Il punto 46 raggruppa invece il totale delle detrazioni già indicate ai punti 35, 36, 40, 41, 42 e 51. Nel caso in cui le detrazioni non siano state attribuite totalmente per in capienza dell’ imposta lorda, al presente punto andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente.

Punto 47 Cud – Al punto 47 occorre indicare il credito d’ imposta eventualmente riconosciuto  in occasione di operazione di conguaglio per imposte pagate all’ estero a titolo definitivo.  Per importi indicati in questo punto occorre successivamente specificare nelle annotazioni ( cod. AQ ) tutti gli elementi utili per calcolare il credito spettante.  In particolare per ogni reddito prodotto in ogni stato estero e per ogni annualità il cui reddito prodotto all’ estero è stato assoggettato ad imposizione in Italia, occorre indicare:

  • L’ anno in cui è stato percepito il reddito nel paese estero ( ad esempio se il reddito è stato prodotto nell’ anno 2010 occorre indicare “2010” );
  • Il reddito prodotto all’ estero;
  • L’ imposta pagata all’ estero che poi è stata resa definitiva;
  • Il reddito complessivo tassato in Italia;
  • L’ imposta lorda italiana ;

Se il reddito prodotto all’ estero concorre solo in parte alla formazione del reddito da lavoro dipendente ( art. 165 comma 10 del Tuir ), l’ imposta pagata all’ estero è ridotta in misura corrispondente ( occorre pertanto riportare nelle annotazioni tale dicitura con il codice AQ ).

Per il personale del comparto soccorso, sicurezza e difesa che abbia avuto un reddito complessivo nell’ anno 2009 non superiore ai 35.000 euro, l’ art. 4 del decreto legge 185/2008 ha previsto in via sperimentale sul trattamento economico accessorio una riduzione dell’ Irpef e delle addizionali comunali e regionali ( per un massimo di € 149,50 ).

Punto 51 e punto 52 Cud 2011 – Al punto 51 del cud 2011 verrà indicata l’ importo della detrazione fruita, mentre al punto 52 dovrà essere indicato l’ ammontare del trattamento accessorio erogato, già compreso nel punto 1.

I punti che vanno dal 53 al 57 raccolgono invece i dati relativi alla previdenza complementare.

Punto 53 Cud 2011 – In particolare al punto 53 indicheremo l’ importo totale dei contributi e dei premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, esclusi dai punti 1 e 2.

Punto 54 Cud – Nel punto 54 saranno invece indicati  l’ importo dei premi e dei contributi non esclusi dai citati punti 1 e 2 della certificazione ad esempio perché eccedente il mite comunque previsto dall’ art. 10 comma 1 del Tuir.

Punto 55 Cud – Al punto 55 occorrerà indicare  l’ importo complessivo dei contributi versati nell’ anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari  previste dal D. Lgs 252/2005.

Punto 56 Cud – Il punto 56 della certificazione accoglie invece l’ importo totale dei contributi versati nell’ anno e negli anni precedenti , per i primi cinque anni di partecipazione a forme di previdenza complementare, dai lavoratori di prima occupazione e dal datore di lavoro. Occorre precisare che i punti 55 e 56 devono essere compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A “ dati generali” un valore diverso da 3.

Punto 57 Cud – Al punto 57 occorre invece indicare l’ importo dei premi e dei contributi versati per i familiari a carico. Nelle annotazioni con il codice AS occorrerà fornire distinta indicazione dell’ ammontare dei premi e dei contributi indicati al punto 57, per i quali il dipendente ha chiesto il riconoscimento della prevista deduzione. Per questo ultimo importo occorrerà specificare quale quota parte è compresa al punto 53 e quale quota parte è compresa al punto 54.

Punto 59 Cud – Nel punto 59 occorrerà indicare:

  • Il totale degli oneri previsti dall’ art. 10 del tuir, alle condizioni ivi previste ad eccezione di contributi  e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’ importo di cui all’ art. 1 e 2  e comunque evidenziati al punto 53;
  • Le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o accordo o regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie di cui all’ art. 10 del comma 1 lettera b), che secondo l’ articolo 51 del Tuir non ha contribuito  a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2. Tale importo deve essere comunicato al dipendente, ed infatti nelle annotazioni con il codice AR occorrerà specificare le singole annotazioni, evidenziando al sostituito che tali importi non devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi fatta da quest’ ultimo.

Punto 60 Cud 2011– Al punto 60 occorrerà invece indicare gli oneri detraibili che dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi e per i quali spetta una detrazione del 19 per cento o del 20 per cento. Gli importi di tali oneri dovranno comunque essere indicati tenuto conto di eventuali limiti ed al netto delle franchigie previste dalle norme che regolano.

Gli oneri per i quali è prevista la detrazione al 19 per cento devono essere analiticamente indicati nelle annotazioni ( codice AT ), riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione come da tabella A allegata alle istruzioni Cud ed il relativo importo al netto della franchigia applicata. Per le spese mediche, se l’ importo complessivo è inferiore ad € 129,11, l’ importo deve comunque essere indicato nelle annotazioni con la dicitura ” importo  inferiore alla franchigia prevista per spese mediche”. Anche gli oneri per i quali è prevista la detrazione al 20 per cento devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni ( con il codice AZ) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione come da tabella “ B “ allegata alle istruzioni del Cud.

Punto 61 Cud – Al punto 61 occorrerà indicare l’ importo dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituito e dal sostituto ad enti e casse aventi finalità esclusivamente assistenziale, secondo quanto previsto da accordi o regolamenti o contratti aziendali. Secondo quanto stabilito dall’ art. 51 del Tuir questi importi non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20.  Nelle annotazioni va specificato con codice AU, che le spese sanitarie rimborsate per effetto di detti contributi non possono essere inserite in dichiarazione al fine di ottenere la detrazione del 19 per cento prevista. Sempre con codice AU bisognerà inserire nelle annotazioni la quota di contributi che essendo superiore ad € 6.615,20 ha concorso a formare il reddito , e pertanto le spese mediche rimborsate per effetto di detti contributi, potranno essere inserite in dichiarazione per ottenere la prevista detrazione, in modo proporzionale alla spesa sostenuta.

Punto 63 del Cud – Nel punto 63 occorre barrare la prevista casella in caso di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’ imposta o solo pagate dal sostituto con o senza trattenuta al contribuente. L’ importo dei premi pagati concorre a formare reddito imponibile , e dovrà pertanto essere indicato al punto 1 della certificazione. Nelle annotazioni ( codice AV) dovrà essere indicato che è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’ imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

Punto 64 Cud – La casella del punto 64 dovrà invece essere barrata qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta da parte del contribuente, una aliquota maggiore Irpef come risultante dai redditi certificati.

Punto 65 Cud – Nel punto 65 dovrà invece essere indicato:

  • Punto 65 Cud lettera a – Codice A – In caso di applicazione delle disposizioni di cui all’ art. 11 , comma 2 del Tuir, e quindi alla formazione del reddito complessivo concorrano solo:
  1. Redditi di pensione inferiori o uguali ad euro 7500 goduti per l’ intero anno;
  2. Redditi derivanti da terreni per un importo inferiore ai 185,92 euro;
  3. Reddito dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
  • Codice B – In caso venga riconosciuta la detrazione minima di 1.380,00 euro prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall’ art. 13 comma 1 lett. A) del Tuir.

Punto 73 Cud 2011– I punti 73 e 75 devono essere compilati  in caso di in capienza delle retribuzioni erogate sino a febbraio a subire il prelievo  in conseguenza del conguaglio che si effettua a fine anno. Al punto 73 occorre inserire l’ importo dell’ Irpef che il sostituito  ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello per il quale devono essere effettuate le operazioni di conguaglio ( 28 febbraio ). L’ importo da indicare non deve tener conto di eventuali interessi sulle somme ancora dovute, ma nelle annotazione occorre indicare , con codice AW, che sulle somme indicate al punto 73 sono dovuti gli interessi  nella misura dello 0,50 per cento mensile.

Punto 75 Cud – Il punto 75 deve essere compilato solo dai sostituti di imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell’ art. 29 del DPR 600 del 1973, ed occorre indicare l’ importo dell’ Irpef che il sostituito si è impegnato a versare in maniera autonoma.

Punto 76 Cud 2011– Nei punti 76 e 77 deve essere indicato l’ importo  totale dei redditi che è stato corrisposto da altri soggetti e conguagliato dal sostituto d’ imposta ( compreso rispettivamente nei punti 1 o 2 ).

Le sopradette modalità di compilazione devono essere effettuate anche se:

  • Si verifica un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall’ estinzione del precedente sostituto;
  • Si verifica la cessazione del rapporto di lavoro anteriormente all’ estinzione del sostituto d’ imposta e successiva riassunzione da parte del sostituto che subentra;
  • In ipotesi di successione causa morte, in cui l’ erede prosegue l’ attività del sostituto deceduto.

Punto 93 e 96 del cud – Ai punti che vanno da 93 e 96 occorrerà inserire occorrerà inserire gli importi  relativi alle somme erogate per incremento della produttività del lavoro ai sensi del decreto legge n. 93 del 2008. Tale decreto stabilisce una misura agevolativa  che consiste all’ applicazione delle somme relative ad incremento della produttività del lavoro ( nel limite complessivo dei 6000 euro lordi ) di una imposta sostitutiva dell’ Irpef e delle altre addizionali , sia regionali che comunali. Tale imposta sostitutiva è pari al 10 per cento delle somme erogate.

Tale misura agevolativa è riservata ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente che operano nel settore privato, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, i quali abbiano percepito nell’ anno 2009 redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore ai 35.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all’imposta sostitutiva di cui all’art.2 del decreto legge 93 del 2008. Questi punti della certificazione dovranno essere compilati anche nel caso le somme siano corrisposte agli eredi.

In particolare al punto 93 si dovrà indicare la quota della somma erogata e dovuta per incremento della produttività,  ma sino al valore limite dei 6000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

Punto 93 Cud – Al punto 93 dovranno inoltre essere indicati:

  • L’ intero compenso dovuto per il lavoro notturno effettuato ( quindi non solo la maggiorazione),  le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell’ art. 2  del D.L. n. 93 del 2008, ed anche le indennità e le maggiorazioni di turno;
  • la quota relativa allo sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva sulle predette somme, se sono presenti le condizioni per l’ applicazione, dell’imposta sostitutiva del 10 per cento in vigore per premi di risultato e di produttività.

Se è stato compilato il punto 93 nelle annotazioni della certificazione verrà comunque specificato, con codice BX, che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro. Tale certificazione assolve  comunque all’ obbligo del rilascio di apposita dichiarazione prevista dalla circolare 47 del 2010. Nel caso in cui all’ importo che è stato indicato al punto 93 venga applicata l’ aliquota sostitutiva del 10 per cento occorrerà indicare la relativa imposta al punto 94.

Punto 95 Cud – Nel punto 95 dovrà essere indicato l’ importo delle imposte sostitutive che in ogni caso non sono state operate a seguito di interventi e sospensioni dovuti ad “ eventi eccezionali “, importo comunque già compreso al punto 94.

Punto 96 Cud 2011 barrato- Il punto 96 dovrà invece essere barrato qualora il sostituto d’ imposta abbia assoggettato a tassazione ordinaria anche le somme dovute per incremento della produttività del lavoro sotto i 6000 euro. Naturalmente tale importo sarà compreso all’ interno del dato contenuto al punto 1 ed al punto 93 ma nulla dovrà essere indicato al punto 94. Nelle annotazioni verrà invece indicato con codice AF il motivo per il quale è stata applicata una tassazione ordinaria su dette somme.

Punto 97 99 Cud – Ai punti 97 e 99 il datore di lavoro indicherà rispettivamente le somme erogate nel 2008 e nel 2009 che sono state assoggettate ad aliquota ordinaria nonostante siano state erogate per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario e quindi assoggettabili a imposta sostitutiva. Questi punti andranno compilati dal datore di lavoro anche se è stata comunque rilasciata una dichiarazione per detti importi così come previsto dalla circolare 83 del 2010. In caso il rapporto di lavoro venga risolto prima dell’ emanazione della circolare 83 il contribuente può richiedere al sostituto d’ imposta una nuova certificazione con indicato al punto 101 della stessa i redditi di cui alla predetta risoluzione di competenza del 2010, tassati ordinariamente, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva.

Naturalmente se si compilano i punti 97,99 o 101 occorrerà inserire nelle annotazioni con il codice BY che detti importi sono stati erogati per incremento della produttività del lavoro e che sono stati assoggettati ad imposta ad aliquota ordinaria.

Punto 98 Cud – Al punto 98 saranno invece indicati  gli importi relativi a straordinari e premi di produttività erogati nel 2008 e certificati al punto 77 del Cud 2009.

Punto 100 Cud – Al punto 100 occorrerà inserire l’ importo relativo a somme erogate per incremento di produttività nel 2009 che sono stati certificati al punto 90 del cud 2010.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro  prima del 2010 e di richiesta da parte del sostituito di una dichiarazione attestante gli importi erogati nel 2008 e nel 2009 così come previsto dalla risoluzione n. 83 del 2010, il sostituto d’ imposta è obbligato al rilascio del cud 2011 per l’ attestazione di detti importi.

Punto 107 Cud – I punti che vanno dal 107 al 111 accolgono gli importi relativi ai redditi soggetti a ritenuta a titolo d’ imposta e gli importi che sono stati trattenuti per tale trattenute. Al punto 107 devono infatti essere riportati:

  • Tutti gli importi percepiti dai lavoratori socialmente utili soggetti al regime agevolato;
  • Compensi percepiti da soggetti non residenti in relazione a rapporti lavorativi con natura di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Le prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita comprese nel maturato dal 1° gennaio 2007;

Per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico, occorre precisare che al punto 107 della certificazione va indicato solo  l’ ammontare della prestazione imponibile maturata dal primo gennaio 2007. Successivamente nelle annotazioni sarà evidenziato con codice AX il periodo maturato dalla data di iscrizione a tale tipo di fondo.

I compensi che invece vengono percepiti per lavori socialmente utili da soggetti che hanno comunque raggiunto l’ età per poter beneficiare della pensione di vecchiaia e che hanno redditi inferiori a 9296,22 al netto della deduzione prevista per l’ abitazione principale e le sue pertinenze, dovranno essere indicati al punto 107 per la parte che comunque eccede nel periodo d’ imposta la somma di € 3098,74. Nelle annotazioni dovrà comunque essere indicato l’ ammontare del predetto reddito escluso da tassazione ( con codice AX ). Se si ricevono compensi per lavori socialmente utili tassati in maniera agevolata occorrerà inserire nelle annotazioni ( cod. AX), la parte dei compensi esclusi dalla tassazione ( parte esente ).

Punto 120 Cud – I punti che vanno dal 120 al 125 accolgono gli importi totali degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente , equiparati ed assimilati e che riguardano anni d’ imposta precedenti e sono soggetti a tassazione separata.  Tali importi devono essere inseriti al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e delle relative ritenute operate e sospese. Al punto 125 occorre inserire l’ importo delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, e che comunque sono già stati inseriti al punto 124. Tali punti devono essere compilati anche nel caso gli emolumenti vengano erogati agli eredi.

Se la detrazione d’ imposta non trova capienza nell’ imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all’ art. 2 comma 3 del DPCM 27 febbraio 2009, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell’ imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nel 2010 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all’ art. 17 del Tuir.

Punto 121 Cud – Al punto 121 deve indicarsi l’ ammontare totale del trattamento economico accessorio che sarà assoggettato a tassazione separata. In ogni caso tale importo è già ricompreso al punto 120.

Punto 122 del cud – Nel punto 123 dovrà invece essere inserito l’ importo della detrazione di cui al DPCM del 23 aprile 2010, la quale non ha trovato capienza nell’ imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e che comunque è stata utilizzata ai fini della diminuzione dell’ imposta sugli stessi redditi comunque assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti.

Punto 124  Cud – Al punto 124 occorrerà inserire le ritenute al netto della detrazione operata al punto 123. Se la detrazione prevista al citato DPCM è stata interamente fruita nell’ ambito della tassazione ordinaria i punti 121 e 123 non dovranno essere compilati.

Punto 134 Cud – I punti che vanno dal 134 al 141 sono da compilare con i dati relativi alle indennità di fine rapporto ed alle prestazioni sotto forma di capitale che sono assoggettate a tassazione separata e per le quali sono applicabili le disposizioni  contenute del DPR 600 del 1973, oltre quelle assoggettate a titolo d’imposta.

In particolare occorrerà indicare in tali punti:

  • Il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata comunque corrisposte nell’anno, oltre ad anticipazioni ed acconti erogati in anni precedenti  oltre ché le relative ritenute operate e sospese;
  • Tutte le indennità che sono state operate per cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in cui il diritto all’ indennità risulta da data certa che sia anteriore all’ inizio del rapporto di lavoro;
  • Le prestazioni di pensione in forma di capitale, i riscatti e gli anticipi erogati nell’anno oltre alle anticipazioni erogate in anni precedenti. In caso il riscatto della posizione individuale maturata sia avvenuto  presso la forma pensionistica complementare il datore di lavoro dovrà inserire nei punti da 134 a 141 l’ ammontare della prestazione maturata  sino al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2007, in relazione ai quali di dichiarerà che il riscatto esercitato non si è avuto per motivi di raggiungimento dell’ età pensionabile o dalla cessazione del rapporto di lavoro o altre cause riconducibili alla volontà delle parti.

In caso si debba procedere ad una riliquidazione perché si è erogato dopo il saldo ulteriori somme soggette a tassazione separata occorrerà inserire al punto 134 le somme erogate nell’anno, al punto 135 quelle erogate in anni precedenti, al punto 137 le ritenute operate nell’anno e nel punto 139 le ritenute erogate in anni precedenti, mentre nei punti 138 e 140 le ritenute sospese. In merito al TFR ( compresi acconti ed anticipazioni)  al punto 134 occorrerà inserire l’ ammontare complessivo corrisposto ridotto di quanto destinato al fondo pensione e comprensivo della rivalutazione operata dal primo gennaio 2001, al netto della prevista imposta sostitutiva, pari all’ 11 per cento.

Per quanto concerne le somme erogate per rapporti di lavoro cessati prima dell’ entrata in vigore del D.L. 223 del 4 luglio 2006, le quali sono assoggettate ad aliquote pari alla metà della tassazione applicata al TFR, oppure per rapporti di lavoro cessati dopo tale data ma che seguono accordi entrati in vigore prima del decreto legge, al punto 134 occorrerà inserire l’ ammontare complessivo corrisposto. Se si eroga una prestazione pensionistica sotto forma di capitale al punto 134 occorrerà inserire l’ importo della prestazione già compreso degli interessi finanziari maturati e del risultato di gestione.

Per quanto riguarda il TFR, le indennità e le somme oltre alle prestazioni di capitali erogate, il datore di lavoro inserirà nelle annotazioni, con il codice AY, il valore degli importi indicati ai punti 134 e 135, distinguendo per il TFR e le varie indennità quelli maturati fino al 31 dicembre 2000 e quelli dal 1° gennaio 2001. per le prestazioni in forma di capitale quelli maturati fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e quelli maturati dal 1° gennaio 2007. All’ interno delle annotazioni verranno anche indicate le eventuali anticipazioni effettuate e la relativa aliquota applicata.

Nel caso in cui la prestazione sotto forma di capitale è conseguita in parte all’ estero ed in parte in Italia il punto 134 andrà compilato solo per la parte relativa i redditi italiani, e nelle annotazioni verrà dato espresso chiarimento che trattasi di redditi in parte conseguiti all’estero ed ivi tassati.

Punto 137 Cud – Nel punto 137 bisognerà invece indicare le ritenute operate sul TFR in applicazione dell’ art. 19 del Tuir mentre non và indicato l’ ammontare dell’ imposta sostitutiva che è stata trattenuta.

Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche in forma capitale al punto 137 vanno indicate le ritenute operate. In tale punto non bisogna indicare le ritenute al 12,50 per cento operate sui rendimenti finanziari sino al 31 dicembre 2000 e l’ imposta sostitutiva dell’ 11 per cento sul risultato di gestione del fondo pensionistico a far data dal 1 gennaio 2001.

Per quanto riguarda TFR ed altre indennità concesse alla fine del rapporto lavorativo  al punto 137 occorre inserire la detrazione spettante in base a quanto disposto dal decreto del  20marzo 2008. In caso di erogazione di indennità ai sensi dell’art. 2122 del cod. civ. oppure in caso di eredità ( TFR, indennità,ecc.) ad ogni erede od avente diritto è consegnata una certificazione inserendo:

  • Nella parte A indicare i dati anagrafici dell’ avente diritto o erede;
  • Al punto 141 indicare la parte spettante all’ avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre negli altri punti occorre evidenziare l’ indennità complessivamente erogata nell’ anno;
  • Con il codice AB nelle annotazioni occorre inserire il codice fiscale, i dati anagrafici e se si tratta di eredità o indennità corrisposta ai sensi dell’art. 2122 del codice civile

Nel caso un’ unico erede sia oggetto di più eredità i differenti sostituti d’ imposta rilasceranno differenti dichiarazioni.

Punto 142 Cud – Al punto 142 inserire l’ importo del TFR maturato sino al 31 dicembre 2000 compresi eventuali acconti, anticipazioni e saldi ma non considerando i TFR derivanti da previdenza complementare.

Punto 143 Cud – Al punto 143 inserire l’ importo del TFR maturato dall’ 1 gennaio 2001 al lordo di acconti, anticipazioni e saldi ma non considerando il TFR che deriva da previdenza complementare.

Punto 144 Cud – Il punto 144 accoglierà l’ importo totale del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 derivante da forme pensionistiche complementari;

Punto 145 Cud – Il punto 145 va compilato inserendo l’ importo del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 sino al 31 dicembre 2006 che è stato versato alle forme pensionistiche complementari.

Punto 146 Cud – Nel punto 146 bisognerà indicare l’ ammontare del Tfr maturato a partire dal 1° gennaio 2007 a forme pensionistiche complementari.

Si precisa che i punti da 142 a 146 vanno sempre compilati, anche in caso il rapporto di lavoro venga cessato, indipendentemente dall’erogazione di somme da indicare nel punto 134.

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