Il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre è agli sgoccioli. A breve saremo obbligati a mandare in pensione i nostri vecchi televisori.
Il governo, al fine di incentivare l’acquisto di televisori di ultima generazione o di nuovi decoder, ha istituito due distinti bonus: il bonus tv e il bonus rottamazione tv. Gli incentivi sono cumulabili tra di loro. Purtroppo, però, l’entità dello sconto è inferiore rispetto al previsto. Vediamo meglio di cosa si tratta.
I Bonus Tv e Bonus Rottamazione Tv sono cumulabili
La legge di bilancio 2018 aveva già previsto un bonus tv pari a 50 auro, a favore di nuclei familiari con ISEE inferiore 20 mila euro.
Di recente, inoltre, è stato reso operativo un altro bonus. Stiamo parlando del cosiddetto Bonus Rottamazione Tv, che consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro.
Il bonus rottamazione tv fino a 100 euro non prevede alcun limite ISEE, ma sarà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare e a condizione che si rottami un vecchio televisore.
I due incentivi sono cumulabili, a patto, ovviamente, che si rispettino tutti i requisiti previsti. Ma attenzione, in realtà, l’entità dello sconto è inferiore rispetto al previsto.
Bonus ridotto se cumulato
Il 7 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con le regole da seguire per poter usufruire del bonus rottamazione tv.
Il decreto ha reso noto che la cumulabilità dei 2 bonus tv dà diritto ad uno sconto inferiore rispetto al previsto: 130 euro e non 150 euro (50 euro del bonus tv + 100 del bonus rottamazione).
In particolare, all’articolo 1 del Decreto MISE firmato il 5 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2021 si legge:
“Il contributo è cumulabile con quello di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, per l’acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, ferme restando le previsioni del sopracitato decreto, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, è ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore”.
Articoli correlati