Entro il 31 ottobre i titolari di redditi da pensione dovranno inviare all’INPS la c.d. dichiarazione reddituale RED ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi da lavoro autonomo.
L’INPS ha ricordato la scadenza con il messaggio n°3077 del 19 settembre.
Per presentare la dichiarazione reddituale, c.d. RED, con le credenziali SPID, CIE o CNS è necessario accedere al portale INPS e selezionare nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”.
Nel nuovo messaggio INPS, l’Istituto di previdenza si è soffermato anche su chi non è tenuto all’adempimento in scadenza a fine ottobre.
La dichiarazione reddituale all’INPS
La prima cosa che salta all’occhio è la data di scadenza per presentare la dichiarazione reddituale, RED, all’INPS. Infatti il 31 ottobre coincide con il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi da presentare all’Agenzia delle entrate ai fini Irpef. Dunque per dichiarare i redditi soggetti a tassazione. Dichiarazione RED e dichiarazione dei redditi dunque hanno la stessa scadenza pur avendo due finalità completamente diverse.
Infatti, la dichiarazione RED serve per dimostrare all’INPS che il pensionato ha rispettato il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro autonomo.
Dichiarazione RED. Chi non deve farla?
Con il messaggio n°3077/2024 sulla dichiarazione RED, l’INPS ha in primis chiarito che non tutti i pensionati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione RED per cumulo pensione.
Infatti, sono esonerati coloro i quali non sono soggetti al divieto di cumulo.
In particolare,
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). L’INPS precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Le regole per le pensioni di invalidità
Per quanto riguarda le pensione di invalidità fatto salvo quanto detto sopra, il divieto di cumulo è parziale.
Limite riferito all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Ancora, nessun divieto di cumulo c’è tra pensione e redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili. Se trattasi di attività promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private.
Ancora, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione.
Per gli ex dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Nel messaggio in parola sono riportati i principali casi in cui è ammesso il cumulo tra redditi da pensione e redditi da autonomo.
Dichiarazione RED. Quali redditi comunicare all’INPS
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il riferimento al reddito da lavoro autonomo deve intendersi nella sua accezione più ampia dunque: reddito d’impresa e reddito da professione.
Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
A ogni modo, per presentare la dichiarazione RED per la verifica del cumulo pensione è necessario:
- autenticarsi sul portale INPS con una delle credenziali SPID, CIE o CNS;
- accedere al servizio on line disponibile sul sito istituzionale, selezionando nel motore di ricerca: “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”.
- scegliere la Campagna di riferimento: Campagna RED 2024 anno reddito richiesto 2023.
Chi ometterà di presentare all’INPS la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sarà tenuto a versare una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Riassumendo…
- Entro il 31 ottobre dovrà essere presentata la dichiarazione RED lavoro autonomo;
- tale dichiarazione non va confusa con quella da presentare all’Agenzia delle entrate ai fini della tassazione dei redditi 2023;
- chi non adempie alla dichiarazione RED è soggetto a sanzione pari all’importo annuo della pensione percepita nel 2023.